23 Ottobre 2018
Ancora una volta le strutture associate Aris (e non solo) si trovano a dover respingere gli attacchi dell’Enpam che – questa volta sotto la minaccia del mancato rilascio del documento di regolarità contributiva, richiesto ai fini della remunerazione delle prestazioni rese in regime di accreditamento – continua ad insistere sulla presunta debenza del contributo del 2% al Fondo Specialisti Esterni, previsto dall’art. 1, co. 39, della legge 23 agosto 2004 n° 243.
Già in passato, si era avuto modo di sottolineare le incongruenze registrate nella risposta ad interpello con cui il Ministero del Lavoro aveva ritenuto applicabili ai rapporti di accreditamento le disposizioni di cui all’art. 31 del d.l. n. 69/2013 (conv. il l. n. 98/2013), dando quindi per scontato che le Asl fossero tenute ad acquisire il DURC dalle strutture sanitarie private, sia al momento della stipula del contratto, sia prima di procedere al pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture (cfr. nota “Il Ministero del Lavoro si pronuncia (in maniera discutibile) sul contributo del 2% previsto in favore dell’Enpam”).
In tale contesto era stato, infatti, rilevato come attribuire all’Enpam il potere di certificare la regolarità contributiva delle strutture sanitarie fosse del tutto inopportuno, in quanto avrebbe posto le citate strutture nella difficile posizione di scegliere se resistere alle pretese dell’Ente (rischiando il mancato rilascio della certificazione ed il possibile blocco dei pagamenti delle prestazioni rese da parte della ASL), o cedere alla sua interpretazione, al solo scopo di non accumulare (ulteriori) ritardi nel pagamento delle rimesse da parte degli Enti competenti.
A distanza di qualche anno, quanto temuto si è realizzato: molte strutture sanitarie accreditate, gestite da Enti religiosi o, comunque, non costituite sotto forma di società di capitali (né tanto meno di società professionali mediche ed odontoiatriche) si sono viste recapitare l’ennesima nota dell’Enpam in cui l’Ente, premettendo di essere stato interrogato dai competenti dipartimenti della Regione in merito alla regolarità contributiva della struttura, chiedeva loro di regolarizzare la propria posizione, compilando l’apposito modulo e versando il previsto contributo del 2% “entro il termine perentorio di 15 giorni” dal ricevimento della diffida.
Orbene, è utile ribadire che l’art. 1, co. 39, l. 243/2004, precisa letteralmente che il contributo di cui trattasi riguarda unicamente “Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale”.
Inoltre, l’esclusione degli enti religiosi dal campo d’applicazione del suddetto contributo è stata più volte affermata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, in proposito, ha ripetutamente riconosciuto che tale situazione “di vantaggio” non determina alcuna illegittima “disparità di trattamento” tra le società di capitali e le “strutture pubbliche e private gestite da enti religiosi, che erogano le medesime prestazioni specialistiche e per le quali non è previsto alcun onere contributivo in favore del Fondo per la specialistica convenzionata esterna dell’ENPAM”, stanti le “peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti” (Cass. 3 giugno 2016, n. 11522 e Cass. 7 giugno 2016, n. 11626).
Un simile principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 10959 dell’8 maggio 2018, ha confermato l’esclusione dall’ambito di applicazione del contributo in argomento delle strutture sanitarie gestite da enti religiosi, per cui non residuano margini interpretativi a fondamento delle attuali richieste dell’Enpam.
Si ritiene, pertanto, che le strutture in discorso possano continuare a resistere alle richieste dell’Ente di previdenza dei medici, diffidando a loro volta quest’ultimo a rilasciare tempestivamente il documento di regolarità contributiva e preavvertendolo che, in mancanza, saranno addebitate allo stesso tutte le eventuali conseguenze derivanti dal ritardo o dal mancato ed immotivato rilascio del DURC.