8 Luglio 2022
Chiarimenti e precisazioni della Cassazione
Il diritto di scelta della sede più vicina alla persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma un interesse legittimo assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione
L’art. 33, comma 5, della legge n.104/1992 stabilisce che il lavoratore titolare dei permessi 104 per assistere un familiare affetto da disabilità grave ha diritto di scegliere – “ove possibile” – la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La giurisprudenza si è varie volte interessata dell’interpretazione di tale norma, per stabilire se sussistano – ed eventualmente in quale misura – confini al diritto del lavoratore alla scelta della sede lavorativa. La conclusione cui si è pervenuti è che la prima parte della norma – laddove precisa “ove possibile” – deve ritenersi dispositiva di un interesse legittimo in capo al lavoratore e non già di un diritto soggettivo insindacabile.
Nel confermare tale interpretazione la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20523 del 27 giugno 2022, ha evidenziato che la norma indicata disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività lavorativa, al fine di rendere quest’ultima il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza al soggetto invalido.
I giudici di legittimità, tuttavia, hanno altresì evidenziato che “tale strumento non è l’unico posto a tutela della solidarietà assistenziale sicché il diritto di scelta non può ledere le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro e, soprattutto, nei casi di rapporti di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l’interesse della collettività” (cfr. in tal senso anche Cass. 7945/2008).
In particolare, gli Ermellini hanno chiarito che il presupposto della “vacanza del posto” di per sé solo non è sufficiente a legittimare il diritto del lavoratore titolare dei permessi “104” ad essere assegnato presso la sede ove risulta vacante il posto: l’Amministrazione resta infatti comunque libera di decidere se sopperire a tale necessità rendendo la posizione disponibile, oppure privilegiare ulteriori soluzioni che rispondano ad esigenze e finalità differenti da quelle dell’aspirante.
In conclusione, pertanto, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: “il diritto di scelta della sede più vicina della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto «disponibile» tramite un provvedimento di copertura del posto «vacante»”.
Tale principio può essere valorizzato anche nel settore privato laddove un’eventuale posizione disponibile non deve necessariamente essere riservata al lavoratore beneficiario delle c.d. “agevolazioni 104” che ne faccia richiesta, ma ben può essere coperta, ad esempio, accorpando o ridistribuendo le relative funzioni ad altro personale.