24 Marzo 2022
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato il 21 marzo scorso la nota n. 530, con la quale ha fornito le prime indicazioni riguardo alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022.
Nello specifico, poiché la citata legge ha affidato al Governo e alle Regioni la delega per predisporre un nuovo accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari (quindi extra-curriculari), l’INL ha specificato che sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle nuove linee guida (che, ricordiamo, dovranno essere adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, avvenuta il 1° gennaio 2022) resteranno in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
Tale precisazione non è superflua, visto che, in passato, le Regioni hanno impiegato diverso tempo a recepire le linee guida che sono state, di volta in volta, emesse in materia di tirocini dall’Accordo in Conferenza Stato/Regioni (prima quello del 24 gennaio 2013 e poi quello del 25 maggio 2017).
L’INL, inoltre, ha precisato che la disposizione contenuta al comma 722 della Legge di Bilancio 2022 – secondo la quale il mancato pagamento al tirocinante dell’indennità di partecipazione che sarà stabilita dalle varie Regioni comporterà a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro – deve intendersi immediatamente in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale disposizione sarà applicata anche in relazione al mancato pagamento dell’indennità di partecipazione già prevista dalle normative regionali vigenti.
Secondo l’INL anche il precetto contenuto al comma 723, in base al quale il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può dunque essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, deve ritenersi immediatamente operativo.
In particolare, tale disposizione prevede che, in caso di violazione, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità per il tirocinante di ottenere, a seguito di una sua domanda, l’accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, l’INL ha chiarito che, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro, il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore (nonché alle istruzioni già fornite dall’ispettorato con la circolare n. 8/2018).
Quanto al comma 724, che rende obbligatoria la comunicazione dei tirocini da parte del soggetto ospitante senza distinguerli tra curriculari e non, l’INL ha precisato che, in coerenza con i precedenti orientamenti, la disposizione si applica unicamente a quelli extracurriculari.
Infine, in relazione al comma 725, secondo cui il soggetto ospitante è tenuto al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008, l’inciso “integrale” – precisa l’INL – è da ritenersi rafforzativo nel senso che al tirocinante devono intendersi estese tutte le tutele previste in favore del personale dipendente.