15 Febbraio 2022
In materia di tirocini sono previste interessanti novità nella legge di Bilancio 2022 (come già accennato nella precedente news).
In particolare, i commi dal 720 al 726 rimarcano le differenze esistenti tra le due tipologie di tirocinio consentite, ovvero tirocinio curriculare ed extracurriculare.
Nello specifico:
• il comma 720 ribadisce che «Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare».
La norma, dunque, fornisce la definizione di tirocinio “extracurriculare” e, solo in via residuale, di quello “curriculare” che, in assenza di una specifica normativa sul punto, era stato definito per la prima volta dal Ministero del Lavoro (cfr. circolare n. 24/11) quale «esperienza prevista all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza»;
• il comma 721 affida al Governo e alle Regioni la delega per predisporre, entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio (e quindi entro il 30 giugno prossimo) un nuovo accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini extra-curriculari che stabilisca, tra l’altro, che i tirocinanti debbano essere soggetti con difficoltà di inclusione sociale e che individui alcuni elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e i limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
• il comma 722 prevede che la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinante, secondo gli importi che saranno, di volta in volta, definiti a livello regionale, comporterà a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro;
• il comma 723 specifica (meglio: ribadisce) che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, precisando che, in caso di violazione di tale disposizione, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità per il tirocinante di ottenere, a seguito di una sua domanda, l’accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
• il comma 724 dispone che i tirocini siano soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, estendendo – evidentemente – l’obbligo, già vigente per i tirocini extracurriculari, anche ai curriculari;
• il comma 725 chiarisce che l’obbligo di rispettare integralmente le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei tirocinanti grava sul soggetto ospitante;
• il comma 726 abroga, infine, a partire del 1° gennaio 2022, i commi 34, 35 e 36 dell’art.1 della legge Fornero in materia di tirocini.
Le novità sopra descritte sono evidentemente finalizzate ad assicurare che il tirocinio sia utilizzato in maniera corretta e senza distorsioni. Si auspica tuttavia che quanto previsto dal legislatore al comma 721, ovvero che i tirocinanti dovranno essere persone con difficoltà di inclusione sociale, non restringa eccessivamente la platea dei destinatari di uno strumento che, sino ad oggi, ha costituito un modo molto utile, in particolare per i giovani, per entrare nel mondo del lavoro, acquisire competenze specifiche e farsi conoscere da un futuro datore di lavoro.