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Ticket di licenziamento, tutti i chiarimenti dell’Inps per le dimissioni del lavoratore padre

28 Aprile 2023

L’INPS, con messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, ha fornito chiarimenti operativi per la gestione delle dimissioni del lavoratore padre e del conseguente obbligo di versamento del cd. ticket di licenziamento.

Con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, già oggetto di un precedente contributo (news del 27/03/2023), l’Istituto aveva precisato, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che il lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del d.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Nel messaggio in commento, l’INPS chiarisce che le dimissioni rese dal lavoratore padre nel cd. periodo protetto determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, co.31-35, l. 28 giugno 2012, n. 92, cd. ticket di licenziamento.

Ciò in quanto le dimissioni del lavoratore padre costituiscono “causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI]”.

La novità consiste, in particolare, nel riconoscimento del cd. ticket licenziamento non soltanto in favore del lavoratore padre dimissionario fruitore del congedo di paternità alternativo, ma anche nei confronti del dimissionario che beneficia del congedo obbligatorio di cui all’art. 27 bis sopra ricordato.

L’obbligo contributivo grava sul datore di lavoro per le dimissioni intervenute, dal 13 agosto 2022, nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino.

Il messaggio puntualizza inoltre che l’obbligo contributivo in argomento sussiste anche nelle ipotesi di dimissioni presentate da operaio agricolo a tempo indeterminato o da apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI.

Diversamente, la disciplina in commento non si applica nei confronti dei lavoratori padri dimissionari che ricoprono la qualifica di giornalista.

Infine, il paragrafo 2 del messaggio fornisce indicazioni operative per gestire le dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato. 

In particolare, il datore di lavoro deve utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”.

L’Istituto ha precisato infine che, qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in commento, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento contributivo entro giorno 16 luglio 2023, senza aggravio di sanzioni e interessi, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

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