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Termini di perfezionamento della offerta di conciliazione.

14 Febbraio 2020

L’art 6 del d.lgs. n. 23 del 2015 (in tema di contratto a tutele crescenti) prevede che, in caso di licenziamento dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (quindi entro 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento), in una delle sedi di cui all’articolo 2113 c.c. (ad esempio, sede sindacale o ITL) ovvero di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003 (commissioni di certificazione), un importo non soggetto a tassazione né a contribuzione di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità per le aziende con più di 15 dipendenti, e non inferiore ad 1,5 e non superiore a 6 mensilità per le piccole imprese che abbiano fino a 15 dipendenti.

L’offerta di conciliazione deve avvenire mediante consegna al lavoratore di assegno circolare, la cui accettazione da parte dello stesso comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla sua impugnazione anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Tale procedura di conciliazione offre innegabili vantaggi ad entrambe le parti, poiché – come sopra rilevato – l’importo corrisposto al lavoratore non costituisce reddito IRPEF e sullo stesso non grava alcun onere previdenziale.

Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti circa i termini temporali in cui tale procedura deve concludersi, posto che la norma fa testualmente riferimento ad “un’offerta del datore di lavoro… entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento”.

In particolare, ci si è chiesti se nel termine indicato dalla legge (60 giorni dalla comunicazione del licenziamento) dovesse necessariamente concludersi l’intera procedura al fine di poter usufruire dei benefici fiscali e previdenziali ad essa collegati.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ponendo fini ai dubbi interpretativi, con nota n. 148 del 10 gennaio 2020, in risposta ad un quesito posto da una sede territoriale, ha chiarito che la previsione di legge può considerarsi rispettata quando la comunicazione dell’offerta da parte del datore di lavoro avvenga entro i 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento mentre la formalizzazione dell’accordo e la consegna dell’assegno circolare possono avvenire anche in tempi successivi.

In particolare – come precisato dalla recente nota dell’INL – il datore di lavoro deve inviare al lavoratore l’offerta transattiva, che deve pervenire a quest’ultimo nel termine previsto dalla legge unitamente agli estremi dell’assegno circolare e, contestualmente, deve richiedere la convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.

È importante sottolineare che l’indicazione degli estremi dell’assegno costituisce un elemento necessario affinché possa ritenersi perfezionata l’offerta.

Ricorrendo tali presupposti, precisa l’INL, l’eventuale convocazione avvenuta anche oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli Ispettorati Territoriali del Lavoro ovvero in ragione dell’esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione dell’offerta e la scadenza del termine non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali.

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