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Super green pass e vaccino: cambiano di nuovo le carte in tavola

11 Gennaio 2022

Il 7 gennaio scorso è stato pubblicato in ‘’Gazzetta Ufficiale’’ il decreto legge n. 1 del 2022, che introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

In particolare, con la novella in commento, il Legislatore – al fine di contrastare la diffusione dei contagi registrati nell’ultimo periodo – ha esteso l’obbligo vaccinale, già previsto dal decreto legge 44/2021, agli ultracinquantenni e a coloro che diventeranno tali fino al 15 giugno 2022.

Tali soggetti, peraltro, a decorrere dal 15 febbraio 2022, saranno tenuti – ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro – a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (il cosiddetto green pass rafforzato), il cui controllo è demandato ai datori di lavoro.

In mancanza di detta certificazione verde rafforzata, i lavoratori saranno considerati assenti ingiustificati, pur senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione.

Per chi non ottempera all’obbligo vaccinale, inoltre, il Legislatore ha previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria (il cui importo, pari ad € 100,00, è stato ampiamente dibattuto e criticato) per tutti quei soggetti che, alla data del 1° febbraio prossimo, non abbiano iniziato o completato il ciclo vaccinale, anche con riguardo alla successiva dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione pecuniaria in questione si applicherà anche nel caso di inosservanza degli obblighi vaccinali previsti dal decreto legge 44/2021(e, pertanto, anche nei confronti degli operatori sanitari e di interesse sanitario, dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e di tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture indicate nell’articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 che non abbiano ottemperato al medesimo obbligo) e sarà irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Ne consegue che nulla muta nell’ambito sanitario ove, com’è noto, il Legislatore ha introdotto l’obbligo vaccinale sin da aprile 2021, rimodulando ed estendendolo sempre di più con i successivi interventi normativi.

A seguito, tuttavia, del più recente provvedimento legislativo, l’obbligo in questione dovrà intendersi esteso anche ai lavoratori ultracinquantenni che rendano la prestazione lavorativa in modalità agile ovvero sulla base di contratti esterni.

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