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Super green pass e verifica dell’obbligo vaccinale

7 Dicembre 2021

Come già evidenziato con precedente news, il d.l. 172/2021 ha riformato la disciplina dell’obbligo vaccinale anti-Covid19, il quale, a partire dal 15 dicembre p.v., includerà anche la dose booster e si applicherà – in aggiunta alle categorie già previste (professionisti sanitari, operatori di interesse sanitario e personale delle strutture socio-sanitarie) – a tutti i lavoratori delle strutture sanitarie soggette ad autorizzazione a prescindere dalla qualifica di appartenenza.

In questi giorni, si sta faticosamente delineando il sistema dei controlli, i quali, a partire dal 15 dicembre p.v. (ovvero, sin da subito per quanto riguarda il personale delle strutture socio-sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario), competono anche al datore di lavoro.  

Il Decreto definisce le modalità per tale verifica, precisando che i responsabili delle strutture debbano verificare l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità che saranno definite in un apposito DPCM; qualora non risulti l’ottemperanza all’obbligo vaccinale, è inoltre necessario invitare il lavoratore a dimostrare la propria regolarità, pena la sospensione dal servizio senza retribuzione.

Al fine di evitare di ripetere l’esperienza delle RSA (per le quali l’obbligo vaccinale è, in alcuni casi, rimasto lettera morta a causa della mancata emanazione del DPCM sui controlli), il Decreto legge ha inoltre autorizzato l’immediata modifica dei sistemi di verifica dei certificati verdi, finalizzata a consentire alla App VerificaC19 di individuare i casi di:  

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (ciclo primario o richiamo) nei dodici mesi precedenti (ridotti a nove mesi dal 15 dicembre p.v.);

b) avvenuta guarigione da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

c) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, nei dodici mesi successivi alla guarigione (ridotti a nove mesi dal 15 dicembre p.v.).

È questo il cd. super green pass o certificato verde rafforzato, che effettivamente la App governativa riconosce già dalla giornata di ieri.

Da più parti, tuttavia, è sorto il dubbio sulla idoneità di tale strumento ai fini della realizzazione di un primo screening del personale obbligato alla vaccinazione anti-Covid19.

In particolare, il problema è emerso con riferimento alla cd. terza dose, per la quale il Decreto legge si limita a sancire (rinviando alle indicazioni del Ministero della Salute; cfr. da ultimo circ. del 6 dicembre u.s.) l’obbligatorietà a partire dal quinto mese successivo al completamento del ciclo primario, senza tuttavia stabilire il termine ultimo entro cui la somministrazione deve avvenire.

Una interpretazione letterale (e giustamente prudenziale) della disposizione, pertanto, indurrebbe a ritenere che il personale obbligato al vaccino, per poter svolgere le proprie prestazioni, debba prenotare la terza dose entro il 15 dicembre 2021, con somministrazione programmata entro il 4 gennaio p.v.

Se così fosse, pertanto, un lavoratore potrebbe essere in possesso della certificazione verde rafforzata (perché, ad esempio, ha eseguito il ciclo primario sette mesi prima), ma non in regola con l’obbligo vaccinale introdotto dal nuovo Decreto.

Si tratta, ad ogni evidenza, di un problema spinoso, tenuto conto della circostanza che gli operatori delle strutture sanitarie sono stati tra i primi ad essere sottoposti a vaccinazione nell’ambito delle campagne regionali.

Negli ultimi giorni, tuttavia, un autorevole chiarimento è finalmente pervenuto da parte del Servizio Studi del Senato che, con Dossier n. 483/2021 ha precisato che, ferma restando la starting line del 15 dicembre 2021, “il termine per l’adempimento relativo alla dose di richiamo è individuato – in base alle modalità di verifica degli obblighi in esame (…) che fanno riferimento al possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità – mediante rinvio implicito ai termini temporali di scadenza del medesimo certificato”. Per i soggetti obbligati al vaccino, pertanto, la somministrazione del richiamo deve avvenire (a partire dal 15 dicembre p.v.) dal sesto al nono mese successivi al completamento del ciclo primario.

Sulla base di tale interpretazione, pertanto, il super green pass risulta effettivamente utile alla verifica della regolarità vaccinale del personale obbligato.

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