20 Settembre 2023
Con il decreto-legge n. 105/2023 sono state eliminate anche le ultime restrizioni correlate all’emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, è stato abrogato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura dell’isolamento perché risultate positive al Covid-19, così come il regime di autosorveglianza per i contatti stretti di soggetti confermati positivi.
Ne consegue che, per i cittadini, è attualmente possibile uscire di casa e andare al lavoro anche in corso di infezione, senza alcuna restrizione o limitazione, ferma restando l’opportunità per i dipendenti affetti da Covid-19 di ricorrere alla “normale” malattia.
Il suddetto provvedimento, tuttavia, non ha abrogato l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023 che, tuttora in vigore, disciplina l’obbligo, fino a fine anno, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture stesse.
Inoltre, il decreto aveva opportunamente (e provvidenzialmente) confermato la possibilità per il Ministero della Salute di adottare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, sull’intero territorio nazionale, in ragione dell’andamento della situazione epidemiologica.
Situazione che, nelle ultime settimane, è nuovamente precipitata (oltre il 43% di positivi, nella settimana 31 agosto-6 settembre, rispetto alla settimana precedente).
A meno di un mese dall’emanazione del decreto-legge n. 105/2023, il Dicastero si è visto costretto dunque ad intervenire nuovamente con la circolare n. 27648 dell’8 settembre 2023 recante “Indicazioni per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie”.
La circolare opera quindi su tre versanti:
Mentre i primi due punti fanno espresso riferimento ai pazienti/ospiti/utenti delle strutture, con il terzo il Ministero fornisce prescrizioni anche sugli accompagnatori/visitatori e sugli operatori che prestano servizio nelle strutture.
Per l’accesso in pronto soccorso o per il ricovero in strutture sanitarie, la circolare in commento distingue le misure da adottare in ragione della riscontrata (o meno) sintomatologia del paziente e del fatto che lo stesso abbia avuto, negli ultimi 5 giorni, contatti stretti con un soggetto risultato positivo al virus.
Qualora, infatti, gli utenti che si presentano al triage manifestino una sintomatologia compatibile con l’infezione da Sars-CoV-2, ovvero dichiarino di aver avuto contatti stretti con questi, è indicata l’effettuazione dei test diagnostici; diversamente (per i soggetti che non presentano alcun sintomo), non è richiesto agli utenti alcun tampone per l’accesso ai locali sanitari, salvo il caso in cui si tratti di pazienti che, pur asintomatici, devono effettuare un ricovero o un trasferimento (programmato o in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (ad esempio, reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA…).
Il test diagnostico negativo è invece previsto per l’accesso di ospiti in strutture residenziali (sanitarie e socio-sanitarie) in cui siano presenti “persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti”.
In ogni caso, il Ministero ha precisato che – fermo restando il necessario rispetto dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sopra ricordato – gli accompagnatori/visitatori, qualora presentino sintomi compatibili con l’infezione, devono evitare di accedere alle suddette strutture.
Quanto agli “operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19”, il Dicastero ha precisato che gli stessi “devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture”.
Le nuove indicazioni, pertanto, non dispongono, per il personale sintomatico, un divieto generalizzato di accedere ai locali delle strutture, essendo vietato l’ingresso ai soli setting assistenziali che presentino un maggior rischio.
Ad ogni modo, la circolare fa espressamente salva “la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive” rispetto a quelle riportare dal Ministero.
Il direttore sanitario delle singole strutture, quindi, qualora ritenuto necessario alla luce dell’attuale quadro epidemiologico, potrà disporre misure maggiormente restrittive, ivi compreso il divieto di accesso al luogo di lavoro degli operatori, sanitari e non, che presentino sintomi riconducibili al Covid.
In tal caso, qualora il lavoratore allontanato risulti effettivamente positivo al virus, la struttura potrà chiedergli la trasmissione del certificato di positività e, successivamente, quello di negativizzazione per il rientro in servizio, coinvolgendo a tal fine (laddove possibile) il medico competente nell’acquisizione e nella verifica dei referti medici, così da evitare qualsiasi tipo di problematica relativa alla privacy dei lavoratori.
Quanto sopra risulta peraltro confermato dalle recenti determinazioni assunte da alcune regioni.
La Regione Veneto, infatti, con nota n. 0503928 del 15 settembre 2023 – nel richiamare il ruolo e la responsabilità decisionale delle singole strutture nella definizione delle misure più idonee a garantire la tutela degli ambienti e dei soggetti che frequentano gli stessi – ha previsto che ai lavoratori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali risultati positivi è inibito l’accesso in struttura “fino alla negativizzazione del test effettuato dopo almeno 48 ore di assenza di sintomi”; analogamente, nell’ipotesi di contatto stretto negli ultimi 5 giorni con un caso positivo, il dipendente che presta assistenza sanitaria o socio-sanitaria non può frequentare la struttura (sino, sebbene la circolare non lo precisi, all’effettuazione di un test negativo).