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Specializzandi: le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Calabria.

12 Luglio 2019

Il legislatore è nuovamente intervenuto al fine di consentire alle Aziende Sanitarie l’utilizzo dei medici in formazione specialistica, al fine di far fronte all’emergenza di specialistici che sta affliggendo il Paese.

Già con la legge Finanziaria per il 2019 (l. 145/18) era stato disposto che i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso potessero essere ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita (l’art. 1, co. 547)

Detta norma, prevedeva in particolare il diritto degli specializzandi di partecipare ai concorsi relativi alla specifica disciplina di appartenenza senza dover attendere il conseguimento della specializzazione (e non anche viceversa il diritto all’assunzione in assenza di tale titolo, che continua a costituire presupposto indefettibile).

Il successivo comma 548 dispone, infatti, chiaramente che “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.

Il legislatore ha, pertanto, colto l’esigenza espressa da più parti di regolamentare il fenomeno dell’accesso ai concorsi dei medici in formazione specialistica che frequentino gli ultimi anni di Scuola, al fine di ovviare in qualche modo all’attuale penuria di specialisti (soprattutto con riferimento ad alcune specialità) ed evitare l’avvio di procedure concorsuali destinate a sfociare in graduatorie di brevissima durata o addirittura ad andare deserte (come pure avvenuto in alcuni casi).

La legge di conversione del cd. Decreto Calabria (l. n. 60/2019) ha implementato le disposizioni particolari già introdotte dalla suddetta legge.

Nel provvedimento licenziato pochi giorni fa dal Parlamento è stato, infatti, inserito un nuovo comma alla citata legge Finanziaria (co. 548 bis), che prevede la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di procedere – fino al 31 dicembre 2021 – “all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative” degli specializzandi che abbiano partecipato ai concorsi indetti ai sensi della disciplina sopra citata e che siano stati utilmente collocati in graduatoria, anche prima del conseguimento della specializzazione.

Tale contratto a tempo determinato non potrà avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica (con possibilità di proroga per una sola volta fino al conseguimento della specializzazione) ed è destinato a risolversi automaticamente in caso di interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica.

Ai medici specializzandi spetterà l’inquadramento ed il trattamento economico previsto dal ccnl della dirigenza medica e veterinaria del SSN (parametrato al minor orario svolto) e saranno chiamati a svolgere attività coerenti con il livello di autonomia e competenza raggiunto.

Dunque, a differenza di quanto inizialmente previsto dalla legge Finanziaria per il 2019 (che si limitava ad ammettere la possibilità per gli specializzandi degli ultimi anni di partecipare ai concorsi, ferma restando l’assunzione dopo il conseguimento del titolo), le attuali disposizioni consentono invece l’assunzione immediata dello specializzando utilmente collocato in graduatoria, con contratto a tempo determinato e parziale fino al conseguimento della specializzazione.

Perché possa procedersi a tali assunzioni è, tuttavia, necessario che le Aziende accertino (i) l’indisponibilità di risorse all’interno dei medesimi enti, (ii) l’assenza di valide graduatorie alle quali attingere, (iii) ovvero il rifiuto dell’assunzione da parte dei soggetti collocati in tali graduatorie, (iv) l’indizione di procedure concorsuali risultate infruttuose in relazione alle medesime funzioni.

La nuova norma prevede – altresì – che i medici in questione, dopo l’assunzione, rimangano iscritti a tempo parziale alla Scuola di Specializzazione, pur perdendo il diritto al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, sostituito dalla retribuzione corrisposta dall’Azienda che assume la risorsa (che non potrà mai essere inferiore al trattamento previsto dal contratto di formazione specialistica).

Solo dopo il conseguimento del titolo da parte del medico, il contratto di lavoro si trasformerà a tempo indeterminato.

Tuttavia, affinché tale disciplina sia operativa sarà necessario attendere la stipula degli appositi Accordi tra le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le Università interessate, al fine di definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

La formazione teorica rimarrà, infatti, in capo alle Università, mentre quella pratica sarà svolta dallo specializzando presso l’ente di assunzione, purché accreditato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 368/99, ovvero presso gli IRCCS.

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