4 Febbraio 2022
Le disposizioni sugli specializzandi contenute nel cosiddetto decreto Calabria si applicano anche alle strutture private accreditate. Lo stabilisce la legge numero 215 del 2021, che ha convertito un decreto legge in materia, il numero 146 del 2021.
Tale decreto aveva introdotto la possibilità per le Aziende del SSN di assumere, a tempo determinato e parziale, gli specializzandi a partire dal terzo anno, inseriti in apposite graduatorie concorsuali.
Con l’esplosione dell’emergenza pandemica e a causa della carenza (ormai strutturale nel Paese) di specialisti, prima dell’entrata in vigore della citata legge, ci si era domandati se anche le strutture private accreditate potessero usufruire della possibilità di procedere al reclutamento degli specializzandi, in virtù della loro compenetrazione con i SSR e degli sforzi alle stesse richiesti durante l’emergenza sanitaria a supporto del SSN.
La suddetta legge risponde (finalmente e positivamente) a tale domanda, precisando che, non solo le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ma anche “le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa…possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547”.
La norma precisa, inoltre, che “per le strutture private accreditate di cui al primo periodo la facoltà di assumere è limitata agli specializzandi (medici, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi) “che svolgono l’attività formativa presso le medesime strutture”.
La disposizione (come tutte quelle emanate in questo periodo di frenesia legislativa e di continue operazioni di maquillage) non brilla certamente per chiarezza.
Se per le Aziende del SSN (che assumono normalmente per concorso) sembra essere chiaro che gli specializzandi collocati in graduatoria possano essere assunti a termine (con contratto a tempo parziale) fino al conseguimento del titolo, e quindi ottenere l’immissione in ruolo dopo la specializzazione, maggiori perplessità suscita l’applicazione di tali disposizioni alle strutture private accreditate.
La previsione sopra riportata dispone, infatti, che anche le strutture private accreditate possano procedere all’assunzione di specializzandi “utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547”. Viene da domandarsi, dunque, se le stesse debbano attingere dalle graduatorie stilate dalle strutture del SSN o siano tenute a indire specifiche procedure concorsuali, all’esito delle quali sia possibile individuare una graduatoria di specialisti e specializzandi (con possibilità di contrattualizzare i secondi solo dopo l’esaurimento della graduatoria dei primi).
Per poter accedere a tale prerogativa è necessario, inoltre, che le strutture private accreditate facciano parte della rete formativa universitaria e che gli specializzandi svolgano attività formativa presso le strutture stesse.
Tale ultima precisazione rende la disposizione, più che una agevolazione nei confronti delle strutture sanitarie private accreditate, un modo per ribaltare sulle stesse i costi del personale in formazione specialistica, dal momento che non ricaverebbero nessun beneficio concreto dalla loro assunzione (posto che tali medici già svolgono in struttura la loro attività, seppure in qualità di specializzandi). Con il solo vantaggio, forse, di porre un possibile freno alla “fuga” soprattutto dei medici in formazione, allettati dalle mille possibilità di questo periodo.
Tuttavia, anche tale “vantaggio” è in realtà molto debole. Posto che (verosimilmente) i medici specializzandi tenderanno a preferire la stipula di un contratto di lavoro con altra struttura in base alla normativa emergenziale (che consente loro il cumulo del trattamento erogato dalla Scuola con quello derivante dal rapporto di lavoro, cfr. art. 2bis e 2ter d.l. n. 18/20) ovvero un contratto secondo la normativa in parola con un’Azienda o Ente del SSN, che garantisce loro l’immissione in ruolo al conseguimento della specializzazione.
Proprio tale ultimo aspetto, ossia la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato al momento del conseguimento del titolo, rappresenta un altro nodo irrisolto dalla citata legge: l’ultimo periodo del comma 548 bis dell’art. 1 della l. n. 145 del 2018 dispone, infatti, che “A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti in base al presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548”.
Tale previsione, se da un lato si riferisce indistintamente a “coloro che sono assunti ai sensi del presente comma” (dunque, anche agli specializzandi assunti da strutture private accreditate) dall’altro parla di inquadramento “a tempo indeterminato nei ruoli della dirigenza del SSN ai sensi del comma 548”.
Quid iuris?
Le interpretazioni possibili sono diverse:
1) tale ultima disposizione si applica solo alle strutture del SSN, mentre per le strutture private accreditate non sorge nessun onere di trasformare il rapporto al conseguimento del titolo specialistico;
2) la previsione vale integralmente anche per le strutture private accreditate che sono quindi tenute a convertire il rapporto a tempo indeterminato al termine del percorso di studio;
3) la norma si applica anche agli specializzandi assunti dalle strutture private, attinti da graduatorie delle Aziende del SSN, che possono essere immessi in ruolo dalle medesime Aziende del SSN al momento del conseguimento del titolo (presumibilmente ove si verifichi una vacanza in organico che determini lo scorrimento della graduatoria).
Essendo tutte interpretazioni plausibili con l’impianto della norma, è evidente che qualsiasi opzione rischi di generare contenzioso con i predetti medici, per cui sarebbero auspicabili, su questo e sugli altri aspetti sopra segnalati, maggiori chiarimenti ed indicazioni, così da consentire alle strutture di procedere senza timore di successive contestazioni.
L’unico aspetto che (per fortuna) risulta chiaro nella novella in commento è il trattamento economico e normativo che dovrà essere riservato agli specializzandi assunti da strutture private, previsto dalle “disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza”.
Al riguardo, le strutture associate all’Aris hanno introdotto la dirigenza sia per il personale medico, sia per le altre figure professionali alle quali potrebbe applicarsi la norma in commento. Le altre strutture potranno – evidentemente – fare riferimento a tali contratti, sebbene anche tale aspetto non mancherà di suscitare ulteriori contestazioni tra il personale (con il paradosso di veder riconosciuta la qualifica dirigenziale e un trattamento economico superiore agli specializzandi e non agli specialisti già in forza).
Considerato tutto ciò, è evidente che – allo stato – non vi siano, dunque, i presupposti per poter applicare con relativa certezza le disposizioni in parola e che – in assenza degli auspicati chiarimenti – sia necessario attendere quanto meno l’emanazione di indirizzi e/o accordi a livello regionale.