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Specializzandi e obbligo di assicurazione all’Inail

9 Marzo 2021

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato il principio per cui “L’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 443/21).

Il caso nasce dal ricorso presentato da una Asl, al fine di contestare la pretesa dell’Inail relativa alla copertura degli infortuni dei medici specializzandi.

Secondo l’Istituto assicurativo, infatti, l’Azienda sanitaria avrebbe dovuto adempiere l’obbligo assicurativo nei confronti degli specializzandi alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, così come previsto dall’articolo 41 del Dlgs 368/1999.

La norma citata prevede, infatti, espressamente che “L’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”.

L’Asl ricorrente riteneva, invece, che tale disposizione imponesse un obbligo assicurativo in favore degli specializzandi, ma non necessariamente presso l’Inail, ben potendo l’Azienda ospedaliera assolverlo anche attraverso l’attivazione di un’assicurazione privata.

Già in passato l’Inail si era espressa in maniera inequivocabile sull’argomento, chiarendo che “le Aziende sanitarie interessate sono tenute dal 1° novembre 2006 (data di entrata in vigore delle nuove norme) ad assumersi gli oneri relativi all’assicurazione obbligatoria Inail … costituendo appositi rapporti assicurativi presso le competenti sedi Inail a favore dei medici impegnati nelle scuole di specializzazione” (Istruzioni operative Inail 26 luglio 2007).

Tuttavia, l’Asl ricorrente riteneva che la posizione dell’Inail fosse priva di un fondamento giuridico, atteso che ove il legislatore avesse voluto imporre l’obbligo della copertura Inail lo avrebbe richiamato esplicitamente all’interno delle disposizioni normative relative agli specializzandi.

Sul punto è intervenuta la Cassazione, confermando l’orientamento dell’Inail sul presupposto che, essendo gli specializzandi equiparati al personale dipendente dal citato art. 41, l’obbligo assicurativo non possa che essere assolto presso l’Inail, non potendo le assicurazioni private considerarsi sostitutive di tale copertura assicurativa obbligatoria per legge (ai sensi del d.p.r. 1124/65).

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