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Sottoscrizione per accettazione della missiva di licenziamento e legittimità

6 Gennaio 2013

La recente sentenza della Corte di Appello di Milano n. 164 dello scorso 8 febbraio 2013, ha affrontato la questione concernente la validità della sottoscrizione da parte del lavoratore, con la formula “per accettazione”, della lettera con cui può essere intimato un licenziamento.

La sentenza in commento, difatti, verte specificatamente su un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel quale la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento intimato ad un lavoratore), ha affermato che la sottoscrizione apposta ad una missiva con cui è stato comminato un licenziamento sotto la dicitura <<per accettazione>>, integra una rinuncia all’impugnazione dell’atto risolutivo del rapporto unicamente quando nella vicenda ricorrono i seguenti presupposti: disponibilità del diritto, piena conoscenza dell’atto lesivo della situazione giuridica soggettiva, univoco comportamento di adesione nell’altrui determinazione ed, infine, spontaneità dello stesso.
In particolare, nel caso di specie, il lavoratore alla data di ricezione del licenziamento, aveva sottoscritto due distinte dichiarazioni con cui nella prima – redatta in calce alla missiva ricevuta – accettava il licenziamento e la somma corrisposta a titolo d’indennità sostitutiva del preavviso, mentre, nella seconda, dopo aver ribadito l’accettazione del provvedimento ricevuto, dichiarava di aver percepito quanto previsto dalle disposizioni di legge e di non aver null’altro a pretendere.

I giudici di prime cure, nell’accogliere il ricorso presentato dal lavoratore, avevano ritenuto che la sottoscrizione apposta alla lettera di licenziamento non integrava una rinuncia all’impugnazione dell’atto risolutivo, ma solo una semplice di attestazione circa il ricevimento della comunicazione contente il licenziamento intimato.
Il datore di lavoro, pertanto, ricorreva in appello lamentando necessariamente l’errata interpretazione, operata dai giudici del Tribunale di primo grado, del valore delle dichiarazioni sottoscritte dal lavoratore.
La Corte di Appello adita, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le doglienze evidenziate dalla parte datoriale, stabilendo al riguardo come il senso letterale delle dichiarazioni rese dal lavoratore fosse del tutto univoco e costituito dall’accettazione del licenziamento.

Per i giudici di secondo grado, infatti, il lavoratore, non solo non aveva specificatamente impugnato le dichiarazioni sottoscritte, ma non aveva nemmeno contestato di aver compreso il significato delle frasi in esse riportate o di aver apposto le relative per costrizione o induzione in errore.
La Corte di Appello di Milano, peraltro, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione in merito alle ipotesi di acquiescenza del licenziamento, ha rilevato come anche l’operatività dell’art. 2113 del cod. civ. debba considerarsi inapplicabile all’accettazione del licenziamento.
In conclusione, secondo l’impostazione offerta dalla pronuncia in commento, ove il lavoratore aderisca alle determinazioni datoriali, manifestando al riguardo espressamente ed in modo univoco il proprio consenso, non potrà successivamente contestare la validità dell’adesione prestata se non riuscendo a provare di essere stato, dal proprio datore di lavoro, coartato nella propria personale volontà.

Pertanto, al solo fine di evitare pretestuose strumentalizzazioni di tali comunicazioni datoriali, sarà opportuno sia accertarsi compiutamente che il lavoratore abbia ben compreso il significato di quanto espressamente contenuto di quanto comunicato, sia precisare in modo più dettagliato a cosa debba specificatamente riferirsi una sottoscrizione come quella del tipo “per accettazione” (ad ex. “per integrale ed espressa accettazione del contenuto della presente missiva”).

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