15 Gennaio 2021
Gli interventi di integrazione salariare previsti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sospendono gli obblighi di assunzione dei disabili e delle categorie protette.
È quanto stabilito dal Ministero del lavoro che, con la circolare numero 19, del 21 dicembre u.s., ha espressamente chiarito che la sospensione degli obblighi occupazionali disciplinata dal comma 5 dell’art 3 della legge n. 68/1999, nonché dall’articolo 4 del d.p.r. n. 333/2000, si applica anche ai datori di lavoro che ricorrano alla CIGO, all’assegno ordinario o alla cassa integrazione in deroga per Covid-19.
La necessità di un simile chiarimento da parte del Ministero scaturisce da due principali ordini di ragioni che possono essere così sintetizzati.
Il primo, sin troppo evidente, è determinato dalle oggettive difficoltà legate all’inserimento dei portatori di handicap in un contesto lavorativo, quale quello attuale, caratterizzato da una incessante e generalizzata contrazione dell’attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.
Il secondo, più strettamente tecnico, è connaturato al fatto che la sospensione degli obblighi di assunzione per tale categoria di lavoratori risulterebbe normativamente applicabile nelle sole ipotesi di imprese che versano in una situazione di crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione, in presenza di contratti di solidarietà difensiva, procedure di mobilità, oppure procedure concorsuali tali da determinare il solo ricorso alla CIGS (e non anche, quindi, alla CIGO).
Tuttavia, nel corso del tempo si è avuto modo di assistere ad una progressiva estensione di tale istituto anche ad altre fattispecie considerate dalla prassi amministrativa “assimilabili” a quelle previste per legge testé evidenziate quali, ad esempio, le ipotesi di ricorso a determinati fondi di solidarietà, al trattamento di integrazione salariale in deroga, oppure ad accordi sugli esodi correlati alla c.d. Iso-pensione disciplinati dalla Legge Fornero.
Ebbene, posto che la sospensione degli obblighi occupazionali di cui al succitato comma 5 dell’art. 3, non troverebbe applicazione per le imprese in CIGO, il Ministero – richiamando un proprio precedente orientamento interpretativo con il quale veniva data la possibilità proprio a tali imprese di ricorrere, stante il difficile momento di crisi economica attraversato, ad ogni strumento ritenuto in grado di poter ovviare all’impossibilità di adempiere agli obblighi assunzionali (cfr. Circolare 2/2010) – ha ritenuto coerente con la ratio della norma estendere l’applicazione dell’istituto in parola anche alle specifiche ipotesi di Cassa integrazione guadagni ordinaria e di assegno ordinario.
Peraltro, la possibilità di riconoscere il beneficio della sospensione alle sole aziende che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e non anche a quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria per la stessa ragione, determinerebbe, a parere del Ministero, un’evidente disparità di trattamento, del tutto ingiustificabile in difficile momento di crisi come quello in atto.
In ragione di quanto sopra, anche le aziende in CIGO (o in FIS) potranno quindi beneficiare della sospensione dei predetti obblighi assunzionali, previa comunicazione agli uffici competenti del collocamento obbligatorio effettuata in base all’articolo 4, comma 1, del Dpr n. 333/2000.
Tale sospensione, tuttavia, resta consentita soltanto negli ambiti provinciali sui quali insistono le unità produttive interessate dagli interventi di integrazione salariale previsti per fronteggiare l’emergenza COVID – 19, ed in misura proporzionale sia all’attività lavorativa effettivamente sospesa, sia al numero delle ore integrate che hanno giustificato il ricorso ai predetti ammortizzatori sociali, terminati i quali l’obbligo di assunzione dovrà considerarsi automaticamente ripristinato.