7 Novembre 2014
Rispondendo ad un interpello proposto dall’unione sindacale di base dei vigili del fuoco, il Ministero del Lavoro prende posizione in ordine alla dibattuta questione relativa all’inclusione o meno del tempo impiegato dai lavoratori al fine di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria all’interno dell’orario di lavoro, giungendo ad una interpretazione delle vigenti disposizioni non del tutto convincente.
Come noto, l’art. 41 del d.lgs. n. 81/08, in relazione alla sorveglianza sanitaria affidata al medico competente, si limita a stabilire che le visite mediche debbano avvenire “a cura e spese del datore di lavoro”, senza specificare se le stesse debbano svolgersi o meno all’interno dell’orario di lavoro dei dipendenti.
In proposito, già sotto la vigenza del d.lgs. n. 626/94, molti commentatori sostenevano che gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria dovessero essere espletati durante l’orario di lavoro, ritenendo – in particolare – che spettasse al datore di lavoro non solo remunerare il medico competente, ma anche assumersi l’onere economico del tempo impiegato dai propri dipendenti per l’esecuzione delle visite mediche in questione.
Tuttavia, poiché l’effettuazione delle visite mediche costituisce un obbligo non solo in capo al datore di lavoro (il quale, ai sensi degli artt. 18 e 41 del d.lgs. n. 81/08 deve nominare il medico competente, remunerarlo e richiedergli l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legge), ma anche in capo ai lavoratori, sembrava potersi giungere anche alla soluzione opposta, che cioè anche il lavoratore potesse essere chiamato a sacrificare parte del suo tempo libero per sottoporsi agli accertamenti del medico competente.
Ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico sulla sicurezza, infatti, costituisce obbligo per i lavoratori “sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”, a prescindere dal fatto che siano stati fissati all’interno dell’orario di lavoro.
In tal senso, peraltro, deporrebbe anche la previsione di cui all’art. 13 dei vigenti contratti collettivi per il personale non medico (case di cura ed RSA e Centri di Riabilitazione), ai sensi della quale “al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti per legge, solo allorquando l’articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo”.
A conforto di tale impostazione sembrava deporre anche la circostanza che laddove il legislatore ha voluto che una determinata attività inerente alla sicurezza del lavoro fosse effettuata durante l’orario di lavoro, ha espressamente inserito una apposita previsione nel testo di legge.
È il caso, a titolo esemplificativo, della formazione dei lavoratori, la quale, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 81/2008, deve essere realizzata “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
A ciò si aggiunga che – ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 66/2003 – costituisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” mentre è evidente che, durante il periodo necessario per l’esecuzione degli accertamenti sanitari, il lavoratore non è a disposizione della struttura per l’esercizio delle proprie mansioni.
Pertanto, da un’interpretazione sistematica delle vigenti disposizioni di legge, si riteneva possibile concludere che il tempo impiegato per la sorveglianza sanitaria non dovesse essere considerato rientrante nell’orario di lavoro, e che, pertanto, i lavoratori potessero effettuare i relativi accertamenti (soprattutto quelli specialistici richiesti dal medico competente a professionisti esterni) anche durante il loro tempo libero (senza il diritto ad alcun trattamento retributivo) ovvero – qualora l’articolazione dei turni non lo consentisse – durante l’orario di lavoro, previa concessione di appositi permessi retribuiti ex art. 13 del ccnl, così da non subire pregiudizi di carattere economico.
Di contro, il Ministero – valorizzando la previsione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 81/08, a norma del quale “le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori” – ha concluso che “i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento”.
In sostanza, a giudizio del Ministero, le visite mediche (periodiche o di controllo) devono necessariamente essere programmate all’interno dell’orario di lavoro dei dipendenti, fatta salva la possibilità di eseguirle anche al di fuori (quando le esigenze organizzative non consentano diversamente), previo – tuttavia – riconoscimento a tutti gli effetti del tempo impiegato dai lavoratori per tali incombenti all’interno dell’orario di lavoro.
Una simile interpretazione non appare, come anticipato, convincente, non solo alla luce delle considerazioni sopra riportate in ordine alla vigente nozione di orario di lavoro ed alla ripartizione di responsabilità tra datore di lavoro e lavoratore operata in tale ambito dal legislatore, ma soprattutto tenuto conto del tenore letterale della disposizione che viene posta a fondamento della conclusione proposta nell’interpello in commento.
Infatti, il riferimento all’assenza di oneri finanziari per i lavoratori contenuto all’art. 15 del d.lgs. 81/08 citato, nel prevedere che le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non debbano in nessun caso comportare “oneri finanziari” per i lavoratori, non può certamente essere letto nel senso prospettato dal ministero.
Non si vede, infatti, come possa essere ricondotto nell’alveo degli oneri finanziari (ed, invero, neppure di quelli economici) il tempo libero eventualmente impiegato dai lavoratori per assolvere ad un obbligo posto anche in capo a loro dalla legge, fermo restando – ovviamente – che il datore di lavoro sarà tenuto a farsi carico di tutti gli esborsi eventualmente sostenuti dal lavoratore ai fini del controllo sanitario.
Ad ogni buon conto, in attesa che anche i giudici prendano posizione sulla questione, al fine di evitare contenziosi attivati dai lavoratori tesi ad ottenere il pagamento delle ore impiegate per gli accertamenti sanitari in parola (comprensivo delle maggiorazioni per il lavoro straordinario), per il futuro sarà opportuno innanzitutto programmare con il medico competente le visite all’interno dell’orario di lavoro, tentando di far coincidere (nei limiti del possibile) in tale fascia anche le eventuali visite specialistiche che si dovessero rendere necessarie per accertare l’idoneità del lavoratore alla mansione.