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Soppressione del posto di lavoro e scelta del lavoratore da licenziare.

9 Ottobre 2018

Con una recente sentenza (21438/18) la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente in merito alla legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato ad un dipendente per soppressione del ramo produttivo a cui era addetto.

La Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, condannava la società datrice di lavoro corrispondere al dipendente una indennità risarcitoria pari a sei mensilità per non avere la stessa dimostrato le ragioni per cui la scelta del lavoratore da licenziare non fosse ricaduta su altri addetti alle medesime mansioni e con minore anzianità servizio.

I giudici di legittimità, nel soffermarsi proprio sull’analisi del licenziamento per soppressione del posto di lavoro, innanzitutto identificano i requisiti alla cui sussistenza deve ritenersi subordinata la legittimità di tale recesso, ovvero:

– la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni allo stesso attribuite in precedenza;

– la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali dirette a incidere sulla struttura e organizzazione dell’impresa, insindacabili dal giudice purché effettive e non simulate;

– l’impossibilità del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.

Inoltre, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento precisa che “nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in seguito alla soppressione di un posto di lavoro, in presenza di più posizioni occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede individuati dall’articolo 5 della legge 223/1991, ma non può essere escluso neppure l’utilizzo di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei dipendenti interessati”.

Ciò in quanto, spiegano i giudici di legittimità, “quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né quello dell’impossibilità di repêchage”.

Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione – appurata l’effettiva soppressione del settore cui era addetto il lavoratore licenziato, accertata la residua necessità di svolgimento in altri settori dell’azienda delle mansioni allo stesso affidate nonché la permanenza in servizio di altri dipendenti adibiti ai medesimi compiti (con minore anzianità di servizio) – ha confermato la sentenza di appello e condannato la società al pagamento in favore del lavoratore della indennità risarcitoria (come quantificata dalla Corte territoriale) per non aver l’azienda provato “le ragioni per cui era proprio la posizione lavorativa del licenziato quella da sopprimere, avendo omesso di porre a raffronto il suo profilo con quello di altri lavoratori con le medesime funzioni”.

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