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Smart working: quali novità per il 2023?

5 Gennaio 2023

Dal 1° gennaio. sono intervenute numerose novità in tema di lavoro agile, principalmente dovute alla scadenza di alcune previsioni introdotte durante il periodo emergenziale e non ulteriormente prorogate.

Difatti, la legge di Bilancio 2023, all’art. 1, comma 306, si è limitata a prorogare, fino al 31 marzo 2023, il diritto allo smart working esclusivamente per i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, che versano in condizioni di fragilità, da assicurarsi anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Tale regime non è stato, invece, prorogato per la categoria dei genitori con figli al di sotto dei 14 anni, così come la possibilità di ricorrere per tutti i lavoratori al cd. smart working semplificato (da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2022 ai sensi della legge di conversione del decreto Aiuti-bis), che consentiva di ricorrere al lavoro agile senza necessità di stipulare un accordo con l’interessato, previa semplice notifica al Ministero del Lavoro.

Dal 1° gennaio, pertanto per attivare il lavoro agile torna ad essere obbligatoria la stipula dell’accordo individuale tra le parti previsto dalla legge n. 81/2017, con l’unica eccezione, come detto, dei lavoratori “fragili”.

Tuttavia, l’art 4-bis del decreto legge 73/2022 (convertito dalla legge 122/2022) ha modificato l’art. 23 della legge 81/2017 in tema di comunicazione dell’avvio del lavoro agile, rendendo strutturale la modalità introdotta con la disciplina emergenziale; quest’ultima, in particolare,prescrive esclusivamente l’invio in via telematica al Ministero del Lavoro dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità agile, senza necessità di allegare anche l’accordo.

Per tale adempimento è possibile utilizzare l’apposito modulo previsto ai sensi del D.M. 149 del 22 agosto 2022 ovvero la modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile predisposta dallo stesso Ministero.

DSempre con riferimento alla comunicazione, in data 23 dicembre 2022 è intervenuta anche una FAQ ministeriale concernente i termini entro i quali la stessa deve essere inviata.

In particolare, il Dicastero ha chiarito che “i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di smart working di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi rispettivamente dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 5 aprile dello stesso anno)”.

Diversa disciplina è prevista, invece, per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, i quali devono inviare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo.

Con specifico riferimento alla categoria dei “fragili”, inoltre, in data 31 dicembre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel recepire la proroga per il diritto allo smart working prevista dalla legge di Bilancio, ha reso noto che fino al prossimo 31 gennaio le comunicazioni di smart-working per tali soggetti dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato” e, in ogni caso, per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre il 31 marzo 2023.

Diversamente, dal 1° febbraio 2023 le comunicazioni relative ai lavoratori fragili, anche se aventi ad oggetto il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023, dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria, ovvero quella utilizzata per le altre categorie di lavoratori.

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