13 Febbraio 2023
Come avvenuto durante l’emergenza sanitaria, per il personale in smart-working il datore di lavoro potrà assegnare un medico competente (anche diverso da quello indicato per la sede aziendale) territorialmente più vicino ai lavoratori che svolgono l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o comunque lontano dalla sede di lavoro, garantendo loro maggiore sicurezza. Lo ha deciso il Ministero del lavoro con il recente interpello n.1 del 1° febbraio 2023 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, il Ministero, al fine di fornire una risposta esaustiva all’interpello presentato dalla Confcommercio, ha ripreso le definizioni contenute nel d. lgs. 81/2008, con riferimento, dapprima, al medico competente, alla sorveglianza sanitaria e all’unità produttiva, poi al campo di applicazione della normativa sopra citata ed infine agli obblighi del datore di lavoro e del medico competente in ambito di sorveglianza sanitaria.
A tal ultimo proposito, il Ministero ha richiamato l’art. 39 del d.l. n. 81/2008 che disciplina lo svolgimento dell’attività del medico competente, prevedendo espressamente la possibilità, per il datore di lavoro di nominare più medici competenti.
Nello specifico, oltre all’art. 18 del d.l.81/2008 che stabilisce, fra i vari obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, quello di nominare il medico competente, l’art. 39 citato stabilisce che, nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi d’imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne determini la necessità, il datore può estendere la nomina di incaricato della sorveglianza sanitaria a diversi medici competenti, individuando, tuttavia, tra costoro colui al quale affidare le funzioni di coordinamento.
Tale disposizione, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con art. 22, comma 1, della legge n. 81/2017, secondo cui il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità agile.
Alla luce di ciò, la Commissione per gli interpelli ha ritenuto che, anche in caso di sorveglianza sanitaria degli smart worker, sarà possibile ricorrere alla disposizione dell’art. 39 del d.l. 81/2008, riconoscendo dunque al datore di lavoro la possibilità di nominare più medici competenti.
Tra loro dovrà inoltre essere individuato un coordinatore che, oltre a seguire i lavoratori del proprio ambito operativo, è tenuto a promuovere e concordare criteri omogenei di comportamento con i colleghi delle varie aree di assegnazione (nel rispetto delle loro prerogative fissate dal D. Lgs. 81/08) e a curare, con i singoli medici competenti, la redazione della comunicazione ex art. 25 comma 1 lettera i del D.Lgs. 81/2008, da effettuare in occasione della riunione periodica di cui all’art.35, sulla base delle singole comunicazioni elaborate da parte dei colleghi, i quali potranno partecipare alla suddetta riunione insieme al coordinatore (Interpello n.1/2022).