18 Gennaio 2023
Come comunicato ufficialmente dal Consiglio dei ministri, anche per il 2023 è previsto il bonus carburante, sino ad un massimo di 200 euro ciascuno. Ovvero, i datori di lavoro privati potranno corrispondere ai propri dipendenti buoni benzina (o titoli analoghi) non tassati.
Il Governo, infatti, con il recente decreto sulla trasparenza del prezzo sui carburanti (dl n. 5/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio scorso) ha riconfermato il beneficio previsto per il periodo di imposta 2022 anche per tutto il 2023, sebbene con alcune differenze lessicali.
Ed infatti, l’art. 2 del d.l. 21/2022, nel prevedere che il bonus non concorreva “alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, ammetteva l’applicabilità dell’ultimo comma del citato comma 3, secondo cui in caso di superamento del limite prescritto (200 euro) il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a tassazione ordinaria l’intero valore complessivo e non solo la quota eccedente.
L’art. 1 del decreto-legge 5/2023, invece, prevede oggi che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.
L’attuale previsione, pertanto, sembrerebbe discostarsi con quanto previsto lo scorso anno, con la conseguenza che, ove la soglia dei 200 euro venisse superata, resterebbe imponibile soltanto la parte eccedente e non l’intero importo.
È evidente che sul tema occorrerà attendere eventuali indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche al fine di comprendere se resteranno validi i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria con circolare n. 27/E del 14 luglio scorso.
Sul piano operativo, poi, la possibilità di fruire dei buoni benzina non è soggetta ad alcun limite reddituale, anche in ragione del fatto che tale bonus è stato pensato come una misura di contenimento del caro carburanti.
Si tratta di una somma, inoltre, che è aggiuntiva rispetto all’importo massimo previsto dal già citato comma 3 dell’art. 51 a titolo di welfare aziendale (€ 258,23).
Le aziende, pertanto, potranno aggiungere all’importo complessivo previsto dal TUIR per le misure di welfare aziendale, anche il tetto specifico fissato per i buoni carburante 2023, arrivando così ad un totale di € 458,23.