30 Gennaio 2024
Il conseguimento della pensione di anzianità non impedisce la reintegra del lavoratore, licenziato illegittimamente a seguito di illecita cessione di ramo d’azienda.
Lo ha sottolineato la Cassazione chiamata a dirimere una controversia sorta a seguito di un’operazione di cessione di ramo d’azienda – dichiarata illecita dal giudice di prime cure, poiché non rispettosa dei presupposti ex art. 2112 c.c. – attraverso cui una grande impresa aveva ceduto illecitamente dei suoi assets aziendali ad altra impresa e licenziato illegittimamente un dipendente.
A seguito di declaratoria di illegittimità ed inefficacia della cessione e condanna alla reintegra del lavoratore da parte del giudice di primo grado, la società cedente non aveva ottemperato a quanto ordinato dal provvedimento.
Questa decisione era stata completamente ribaltata dalla Corte di Appello di Roma, la quale aveva affermato che, alla luce del fatto che il lavoratore aveva conseguito, nel frattempo, la pensione di anzianità (e che come presupposto del pensionamento vi è sempre la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 22, co. 1, lett. c , l. n. 153/69 e art. 10, co. 6, del D.lgs. n. 503/92), nulla era dovuto a quest’ultimo a titolo di prestazione lavorativa, non “ripristinata” per volontà datoriale.
Avverso tale pronuncia, il lavoratore presentava la questione dinanzi ai giudici di legittimità, i quali, con la recente ordinanza n. 32522/2023, hanno sposato l’orientamento del giudice di primo grado, dichiarando che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di invalidità del rapporto di lavoro originario, ma bensì si pone su un piano diverso – quello del rapporto previdenziale – che può portare alla sospensione del trattamento pensionistico.
Inoltre, secondo tale provvedimento, il risarcimento del danno per il licenziamento – e, in questo caso, spettante al lavoratore – non può essere compensato con quanto ottenuto dallo stesso a titolo pensionistico: “[…] atteso che la disciplina legale dell’incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente, si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro; né il risarcimento del danno spettante ex art. 18 dello St. Lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale “aliunde perceptum”) non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l’impiego della medesima capacità lavorativa.”
Neanche possono considerarsi compensative del danno le retribuzioni in seguito corrisposte dalla società cessionaria, la quale abbia goduto delle prestazioni del lavoratore, che si era reso disponibile.
Tra le righe, la Corte di legittimità precisa, infatti, che soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi: tale circostanza ricorre quando sussistono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c.; da ciò consegue l’unicità dello stesso, in deroga all’art. 1406 c.c.
In caso contrario, l’operato del cessionario – che utilizzi le energie lavorative messe a disposizione dal lavoratore – non estingue l’obbligazione retributiva del cedente verso il dipendente specifico, poiché il rapporto con quest’ultimo è di mero fatto (in tal senso, cfr. anche Cass. sent. n. 28824/2022, Cass. n. 5998/2019).
Tutte le eventuali vicende risolutive del rapporto di lavoro non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale.
Relativamente alla disciplina dell’incompatibilità tra la percezione del trattamento pensionistico e del reddito di lavoro dipendente – come sopra anticipato – la Cassazione precisa che la stessa opera esclusivamente sul piano previdenziale e non è opponibile dal datore di lavoro.
Difatti, il diritto alla pensione discende dal verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione, come stabiliti ex lege, e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro; sicché le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei e non sono causalmente ricollegabili al licenziamento subito e, dunque, al potere di recesso del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 28824/2022 nonché Cass. n. 8949/2020 e giurisprudenza ivi richiamata).
Queste si sottraggono, pertanto, all’operatività della regola della compensatio lucri cum damno.
E dunque, sì alla reintegrazione, sì all’indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. Lav, no alla compensazione reddito lavorativo – trattamento pensionistico.