26 Ottobre 2018
Con la recentissima risoluzione n. 78/E del 18 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema della detassazione dei premi di risultato, chiarendo espressamente (e, a parere di chi scrive, in modo non pienamente condivisibile) che – come invero già emergeva dalla precedente circolare n. 5/2018 (cfr. precedente news) – tale agevolazione è subordinata alla realizzazione di un effettivo risultato incrementale rispetto ad un periodo pregresso.
Nel caso esaminato, in particolare, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che, ai fini della detassazione, non è sufficiente che sia raggiunto il risultato previsto dall’accordo decentrato (ad esempio, un determinato livello di redditività), essendo invece necessario che “il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio”.
Ai fini della detassazione, pertanto, non basta confrontare il risultato conseguito con un determinato benchmark stabile, dovendosi invece procedere ad un raffronto con i parametri realizzati in un periodo precedente (purché non si tratti di un dato remoto e, quindi, non idoneo a rilevare un incremento attuale).
Come sopra anticipato, l’impostazione seguita dall’Agenzia delle Entrate non appare condivisibile in quanto, di fatto, penalizza le aziende più virtuose.
Ed infatti, sebbene il miglioramento continuo sia sempre auspicabile, è innegabile che, partendo da posizioni più elevate – ad esempio, di redditività o di efficienza – sia difficile realizzare ulteriori incrementi di performance (si pensi, ad esempio, ad un’azienda nella quale, anche grazie ad un premio di risultato, si realizzi un numero di assenze pari a “zero”; paradossalmente, l’anno successivo, in caso di conferma del premio, non si potrebbe applicare la detassazione, essendo impossibile ridurre ulteriormente l’assenteismo).
Ad ogni modo, l’interpello conferma che le condizioni per l’applicazione della detassazione possono non coincidere con quelle per il pagamento del premio.
In particolare, infatti, nel caso esaminato (nel quale il premio era subordinato alla realizzazione di un determinato EBIT 2017), l’Agenzia ha precisato che, sebbene l’obiettivo stabilito non sia “incrementale”, la detassazione potrebbe comunque essere applicata “qualora il valore dell’EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016”.
Secondo l’interpello, infine, “se al termine del periodo congruo non si registri l’incremento nei termini appena illustrati, e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione dell’emolumento premiale”.