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Sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività per i dirigenti

3 Aprile 2015

Con l’interpello n. 2 del 12 gennaio u.s. la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avuto modo di affrontare la tematica relativa alla possibilità di riconoscere la fruizione dello sgravio contributivo alle retribuzioni di produttività di cui all’art. 2, del D.M. 14 febbraio 2014 anche per il personale in possesso della qualifica dirigenziale.

A tal riguardo, si rammenta come in linea di principio la suddetta disposizione preveda che in favore dei datori di lavoro sia concesso, con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013 ed effetto dal 1° gennaio 2014, uno sgravio contributivo sulla quota dalle erogazioni derivanti da contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore.
Ebbene, premettendo quanto sopra, la Direzione Generale, per rispondere al quesito formulato dalla Federmaneger in merito alla possibilità di riconoscere lo sgravio contributivo in parola anche per i dirigenti, ha mosso proprio dall’esame testuale dell’ art. 2, comma 3 lett. b) del citato decreto, il quale espressamente prevede che lo sgravio contributivo in questione trovi applicazione per “le erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”.
Secondo il Ministero, quindi, già dall’esito del suddetto esame non emergerebbero limitazioni di sorta circa la tipologia di reddito prodotto dal lavoratore in grado di godere della misura incentivante prevista.

A ciò si aggiunga come, sempre secondo la Direzione Generale, la figura del dirigente ricoprirebbe di fatto un ruolo strategico in funzione del miglioramento della produttività e di ogni altro fattore utile alla competitività dell’azienda con la conseguenza che una parte della quota retributiva allo stesso spettante non possa non incidere sui fattori menzionati dalla stessa normativa per la fruizione del beneficio contributivo quali appunto gli “incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa”.
Tali circostanze, unitamente valutate, hanno pertanto condotto il Ministero a non escludere – nell’ottica di interpretazione estensiva della normativa sopra richiamata e fermo restando comunque il sopra evidenziato limite del 2,25% del trattamento economico imponibile valevole per ogni lavoratore – la concessione del suddetto beneficio contributivo anche in favore dei lavoratori con qualifica dirigenziale, non ritenendo così in tal modo che la mera diversità di reddito percepito dal lavoratore in ragione dalla differente qualifica posseduta (nel caso di specie, dirigenziale) possa porsi quale limite alla fruizione dell’agevolazione prevista.

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