24 Marzo 2017
Per il 2017 la legge di stabilità ha previsto nuove agevolazioni ed incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, in particolare per le imprese del Sud Italia.
L’INPS, con la recente circolare del 1° marzo 2017 n. 41, ha indicato le modalità operative e le procedure per poter usufruire di tali agevolazioni.
In sintesi si riepiloga il contenuto della circolare:
• l’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale (a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori) senza esservi tenuti; viene, cioè, riaffermato pertanto il principio sancito dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, secondo il quale si prevede che le agevolazioni non spettino nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale. Pertanto, a titolo esemplificativo, l’incentivo non spetta qualora l’assunzione avvenga, in ossequio a quanto disposto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 81/15, in caso del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
• l’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015. Come previsto dalla citata norma, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarino (in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Segnatamente le assunzioni devono riguardare giovani (disoccupati, come sopra indicato), di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, ovvero con più di 24 anni se privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ed a condizione che non abbiano avuto rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro negli ultimi sei mesi. Per completezza si precisa che si possono considerarsi privi di “un impiego regolarmente retribuito”, ai fini della normativa in esame, coloro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che abbiano svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione (vale a dire, non superiore agli 8000 euro lordi per i redditi derivanti da un’attività di collaborazione, nonché non superiore ai 4800 euro lordi per i redditi derivanti da lavoro autonomo);
• l’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (quali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Dunque ciò che rileva, ai fini dell’utilizzo del beneficio in questione, è la sede operativa dove verrà svolta l’attività lavorativa;
• sono incentivate le assunzioni effettuate tra l’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale o apprendistato professionalizzante nonché le trasformazioni del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
• l’incentivo consiste nello sgravio totale dei contributi fino di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto da fruire in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore;
• il beneficio non spetta nelle seguenti ipotesi: – contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; – contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; – contratto di lavoro domestico; – contratto di lavoro intermittente; – prestazioni di lavoro accessorio.