19 Febbraio 2016
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha ammesso il diritto – per i dipendenti del comparto del SSN – a percepire l’indennità di turno per i giorni di riposo compensativo (fruiti a compensazione di prestazioni eccedenti il debito orario pianificato), pur escludendo la corresponsione dell’indennità per il sesto giorno lavorativo considerato a zero ore.
La suddetta interpretazione giudiziale si fonda sul fatto che l’art. 44 del ccnl del comparto Sanità prevede espressamente, al terzo comma, che «…l’indennità [di turno, n.d.r.] non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi».
In virtù di tale previsione contrattuale, dunque, i giudici di legittimità hanno rigettato la domanda avanzata da alcuni dipendenti di una azienda ospedaliera piemontese relativa al pagamento dell’indennità di turno per il sesto giorno ed accogliendola – diversamente – per quanto concerne i giorni di riposo fruiti per effetto dei minuti eccedenti il debito orario giornaliero.
Peraltro la rivendicazione formulata dalle organizzazioni sindacali, sulla scorta della citata sentenza, non risulta neppure corretta atteso che i giudici di legittimità con la suindicata decisione hanno, in effetti, escluso il riconoscimento dell’indennità di turno per il sesto giorno lavorativo considerato a zero ore (ovvero il sabato), ammettendola – di contro – per il giorno di riposo compensativo (fruito a compensazione dei minuti di lavoro eccedenti il debito orario giornaliero).
Tale pronunzia giudiziale, tuttavia, non può avere alcun riverbero nei confronti dei lavoratori dipendenti delle struttura sanitarie private, posto che i contratti collettivi della sanità privata non prevedono il pagamento dell’indennità di turno né per le giornate di riposo né per le giornate lavorative a zero ore.
Per quanto sopra, le strutture private potranno sicuramente respingere le eventuali istanze sindacali tendenti al riconoscimento dell’indennità di turno per le giornate di assenza per riposi compensativi e (ancor più) per sabati non lavorati.