area clienti

Segue: la riforma del lavoro (contratti a progetto e collaborazioni autonome)

20 Luglio 2012

Continuando la serie di interventi volti ad esaminare le principali novità inserite nella riforma Fornero (Legge n. 92/2012), particolare attenzione meritano le nuove disposizioni in tema di contratto a progetto.
Nonostante la normativa non brilli per chiarezza e per completezza, risulta tuttavia chiaro l’intento di restringere, il più possibile, il ricorso a formali contratti di lavoro che, in realtà, celano rapporti di lavoro subordinato veri e propri, favorendo l’utilizzo da parte dei datori di lavoro di forme contrattuali più stabili.
Un primo disincentivo (per le collaborazioni coordinate e continuative) è costituito dall’aumento delle aliquote contributive per le quali si prevede un incremento di un punto percentuale ogni anno, passando per i soggetti non iscritti ad alcun’altra forma pensionistica dal 27% nel 2012 al 33% nel 2018 e, per i soggetti titolari di altra forma pensionistica o titolari di pensione, dal 18% nel 2012 al 24% nel 2018.
Prima di percorrere le tappe delle nuova normativa, occorre chiarire che le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero non trovano applicazione nei confronti dei soggetti iscritti in appositi albi professionali.
Difatti, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 61 D.Lgs. n. 276/03 (non modificato dalla recente riforma) dal campo di applicazione dell’intero capo I del titolo VII del predetto decreto, rubricato “lavoro a progetto e lavoro occasionale” (artt. da 61 a 69 bis), sono escluse tutte “le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché … i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia”.
Peraltro, tale principio è ribadito anche dall’art. 69 bis D.Lgs. n. 276/03 (norma sulle collaborazioni autonome che sarà oggetto di prossimo approfondimento), in cui si afferma che le predette professioni (ampliando il novero anche a quelle per il cui esercizio è richiesta la semplice iscrizione in elenchi o registri e la cui individuazione è rimessa ad un decreto ministeriale di prossima emanazione) sono escluse dalla presunzione di esistenza di un rapporto di collaborazione per i soggetti titolari di partita Iva, prevista dalla medesima norma ove ricorrano almeno due delle seguenti circostanze: il rapporto abbia durata superiore ad otto mesi; l’80% del compenso del professionista provenga da un unico committente; ai professionisti sia assegnata una postazione lavorativa presso una delle sedi del committente.
CONTRATTO A PROGETTO
La novità più eclatante della disciplina sul contratto a progetto consiste nell’eliminazione dei riferimenti al “programma di lavoro o alle fasi di esso” (intendendosi per programma o fase di esso un’attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale ma che è caratterizzata dalla produzione di un risultato parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni parziali, in vista di un risultato finale, cfr. Circ. Min. Lav., n. 1/04); pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova normativa, ossia dal 18 luglio 2012, non potranno più essere stipulati contratti per la realizzazione di programmi o fasi di esso, potendo soltanto essere conclusi contratti in cui viene individuato uno specifico progetto.
Invero, ai sensi del nuovo art. 61, 1° comma, D.Lgs. n. 276/03, “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 n. 3) c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”.
Viene inoltre specificato dall’art. 1, comma 23, lett. a) L. n. 92/12 che il progetto deve essere collegato alla realizzazione di un determinato risultato non potendo consistere nella riproposizione dell’oggetto sociale del committente, nel senso che non vi può essere coincidenza tra il progetto e l’attività principale o accessoria dell’impresa (ad esempio, sarebbe da considerarsi illegittimo nell’ambito di una struttura socio educativa un contratto a progetto genericamente finalizzato all’insegnamento).
Nulla di nuovo sotto il sole: la nuova normativa, a ben vedere, ripropone l’interpretazione che del “progetto” avevano già fornito la giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui, appunto, il progetto non deve risolversi in una mera identificazione con gli obiettivi dell’impresa ma piuttosto deve consistere in un’attività funzionale alla realizzazione di un risultato gestita autonomamente dal collaboratore (ex multis: Corte d’appello Firenze, 17 gennaio 2012; Trib. Prato, 27 ottobre 2011; Trib. Milano, 18 luglio 2011).
Ed ancora, secondo la nuova normativa, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente ripetitivi o esecutivi, i quali possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Riassumendo, nulla è mutato in merito al concetto di specificità e di determinatezza del progetto che deve essere inserito all’interno del contratto, avendo la nuova normativa soltanto messo in ordine i concetti più volte ribaditi dalla giurisprudenza e dalle circolari ministeriali.
A completamento della previsione circa la non ripetitività dell’attività svolta, l’art. 1, comma 24, lett. g) prevede una presunzione relativa di conversione (con onere della prova a carico del committente) qualora il collaboratore svolga la sua attività con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Pertanto, la norma prevede una vera e propria inversione dell’onere probatorio: difatti, in caso di eventuale giudizio, al collaboratore basterà allegare di aver prestato la sua attività secondo gli indici sussidiari della subordinazione (medesimo orario di lavoro dei dipendenti; presenza costante presso la sede dell’imprenditore; ecc.); mentre sarà il committente a dover provare che – nonostante la sussistenza dei c.d. indici di subordinazione – il collaboratore a progetto non è mai stato assoggettato al potere eterodirettivo del datore di lavoro.
Una previsione che ha suscitato un certo scalpore, è, invece, rappresentata dall’introduzione di criteri per individuare i compensi dei collaboratori a progetto. In proposito, l’art. 63 D.Lgs. n. 276/03, cos’ come modificato, ribadisce che il compenso dei lavoratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito stabilendo, però, che esso non deve essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di contrattazione specifica si potranno prendere a riferimento i minimi retributivi previsti per figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza possa essere analogo a quello del collaboratore a progetto.
Ad ogni modo, si precisa che in caso di determinazione di compenso inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva non scatta alcuna sanzione relativa alla conversione del rapporto, ma il committente dovrà – in caso di contestazione da parte del collaboratore – riconoscergli un mero conguaglio di carattere economico.
Per quanto concerne il campo delle esclusioni (art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/03), l’art. 1, comma 27, si propone di introdurre un chiarimento (pressoché ridondante in quanto tale principio è stato già affermato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 1/04, sia nella risposta ad interpello n. 65/08) secondo cui possono essere stipulati contratti di collaborazione tout court senza l’individuazione di un progetto, soltanto qualora la collaborazione sia direttamente riconducibile alle attività professionali intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione agli albi professionali.
Un’importante novità (forse la più significativa) è quella in tema di recesso, in quanto l’art. 1, comma 23, lett. e), modificando l’art. 67, 2° comma, D.Lgs. n. 276/03, prevede che le parti possano recedere per giusta causa (intendendosi come tale quella di cui all’art. 2119 c.c.), oppure, per quanto riguarda il committente, qualora siano emersi profili di inidoneità del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto (dovendosi intendere, con ogni probabilità, come inidoneità fisiche o psichiche), non essendo più consentita – a differenza del passato – l’ipotesi di recesso acausale.
Soltanto al collaboratore è consentita la possibilità di recedere anticipatamente con preavviso qualora tale possibilità (ipotesi alquanto remota) gli sia accordata nel contratto.
La nuova normativa in tema di contratto a progetto si applicherà a quei contratti stipulati dopo l’entrata in vigore delle norme, ossia a tutti i contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012, ferma restando la vecchia disciplina per tutti i contratti stipulati antecedentemente ma ancora in corso. Un dubbio interpretativo si pone in tema di proroga del contratto a progetto: ci si chiede se la proroga di un vecchio contratto conclusa nel vigore della nuova disciplina implichi l’applicazione automatica della nuova disciplina oppure se, trattandosi di una mera prosecuzione di un antecedente contratto, potrà applicarsi la disciplina in vigore al momento della stipula dell’originario contratto.
Ad ogni modo, si auspica un intervento chiarificatore da parte del Ministero del Lavoro anche in tema di contratto a progetto, intervento annunciato nella circolare n. 18/12 dello stesso Ministero, in cui sono stati già forniti alcuni chiarimenti in tema di contratto a termine, computo delle quote di disabili, apprendistato, lavoro intermittente ed accessorio nonché dimissioni “in bianco”.

 

Potrebbe interessarti anche
Tipologie Contrattuali
Lavoro intermittente: il ccnl non può vietarlo
Negli ultimi tempi le note con le quali l’Ispettorato Nazionale del lavoro for...
2 min
Tipologie Contrattuali
Conversione del contratto a termine ed applicazione del regime delle tutele crescenti
Con sentenza n. 823 del 16 gennaio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata...
2 min
Tipologie Contrattuali
Contratti d’appalto: disciplina del reverse charge.
Con la recentissima risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle E...
4 min
Tipologie Contrattuali
Il divieto di subappalto non esclude la responsabilità solidale del committente
La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 27832 del 25 ottobre 2...
2 min
Tipologie Contrattuali
Contratto part time e assenza di forma scritta: il rapporto di lavoro deve considerarsi full time.
Con recente sentenza n. 14797 del 30 maggio 2019, la Corte di Cassazione torna a...
3 min