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Salute, lavoro e previdenza: cosa c’è in dettaglio nella conversione del Milleproroghe

28 Febbraio 2023

Il Milleproroghe resiste agli scetticismi: arriva la conversione in legge. La legge n. 14/2023 è stata pubblicata nella tarda serata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023.

Dopo l’approvazione del Senato, anche la Camera aveva infatti dato il via libera definitivo alla conversione del decreto legge n. 198/2022.

Nonostante le perplessità evidenziate dal Capo dello Stato – in quanto il testo contiene, secondo quanto precisato nel comunicato del Quirinale del 24 febbraio scorso, “norme che non recano proroghe di termini in senso stretto ma provvedono a introdurre o a modificare la disciplina sostanziale a regime in diverse materie, ovvero risultano funzionali a disporre un mero finanziamento ovvero un rifinanziamento di misure già scadute” – il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso comunque di promulgare, con riserve, la legge di conversione per evitare il venir meno, con effetti retroattivi, di tutte le numerose altre disposizioni, con ogni conseguente “incertezza e disorientamento” nelle pubbliche amministrazioni e nei destinatari delle norme.

La legge contiene numerose proroghe dei termini legislativi, anche in materia di salute, lavoro e previdenza. Ecco le più rilevanti.

SANITÀ

Riconoscimento delle qualifiche di operatore sanitario e socio-sanitario: al fine di fronteggiare l’attuale situazione di carenza di personale sanitario e sociosanitario, è ulteriormente prorogata – fino al 31 dicembre 2025 – la possibilità di esercitare temporaneamente, nel territorio nazionale, le qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli.

Quanto alla procedura per beneficiare di tale previsione, la norma rinvia all’art. 13 del decreto legge 18/2020, la quale prevede che gli interessati dovranno

presentare apposita istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome.

Inoltre, la legge 14/2023 prevede per i sanitari l’ulteriore obbligo di comunicare “l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale

presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell’avvenuta ottemperanza agli stessi…”.

Tale ultima disposizione, tuttavia, è destinata a destare non pochi problemi interpretativi, in ragione del fatto che alcune regioni (come, ad esempio, il Lazio) non hanno previsto alcun riconoscimento dei titoli dei lavoratori contrattualizzati dalle strutture private autorizzate o accreditate, demandandando direttamente a queste ultime il relativo controllo.

Proroga contratti specializzandi: sarà possibile avvalersi, anche per tutto il 2023, di medici specializzandi, mediante proroga degli incarichi loro già conferiti, attribuzione di nuovi incarichi di lavoro autonomo o assunzione con termine, in ogni caso, non superiore al 31 dicembre 2023.

Acquisizione titoli ECM: fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile regolarizzare l’obbligo formativo del triennio 2020-2023. Si tratta comunque di un anno “extra” previsto per i soli professionisti che non hanno maturato i crediti: per chi è in regola, infatti, il nuovo triennio (2023-2025) per adempiere all’obbligo formativo è iniziata il 1° gennaio 2023.

È inoltre prevista la proroga anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo apposito provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Il recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i (già trascorsi) termini previsti.

Pensione a 72 anni: le aziende del SSN, fino al 31 dicembre 2026 e previa richiesta degli interessati, possono trattenere in servizio i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta in regime convenzionato col SSN fino al compimento del 72° anno di età, in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in quiescenza.

Non è passata, invece, la proposta – oggetto di specifico approfondimento dell’avvocato Giovanni Costantino su Quotidiano Sanità del 26 gennaio 2023 – di dare a tutti i medici (del settore pubblico e di quello privato accreditato) la possibilità di rimandare la pensione fino ai 72 anni con conseguente obbligo per le strutture di mantenere in servizio il dipendente.

Proroga termini in materia di personale sanitario (c.d. Decreto Calabria): le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, possono procedere – fino al 31 dicembre 2025 e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente – all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’UE relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

Incarichi neolaureati in medicina: prorogate a tutto il 2023, nei limiti delle risorse disponibili, le assunzioni dei neolaureati in medicina, abilitati all’esercizio della professione medica, reclutati per far fronte all’emergenza pandemica.

Allentamento vincoli di esclusività: fino al 31 dicembre 2023, gli operatori sanitari del SSN possono svolgere attività in regime di libera professione, anche presso strutture diverse da quella di appartenenza (sulla base di accordi decentrati) o presso la stessa struttura in regime di esclusività.

Tale attività può essere svolta, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore settimanale complessivo di 8 ore: entro tali limiti non trova applicazione la normativa sull’incompatibilità prevista dagli articoli 4, co 7, della legge 412/1991 e 53 del decreto legislativo 165/2001.

Stabilizzazione personale SSN: al fine di fronteggiare la carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), la conversione del Milleproroghe prevede la proroga dei requisiti necessari per la stabilizzazione del personale dirigenziale e non del SSN.

Si tratta in particolare del personale che ha maturato, al 31 dicembre 2024, almeno 18 mesi di servizio (anche non continuativi) alle dipendenze di un ente del SSN, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

La disposizione in commento trova applicazione, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano del fabbisogno di personale, nei confronti del personale dirigenziale e non, sanitario, sociosanitario e

amministrativo, reclutato dagli enti del SSN ed impiegato anche con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato (partite ive e co.co.co.).

Sebbene tale norma riguardi prettamente i dipendenti pubblici, è innegabile che la stessa sia indirettamente destinata a spiegare i suoi effetti anche nel settore privato.

Ciò in ragione del fatto che, trovando gli interessati una stabilizzazione nel rapporto pubblico, diviene sempre più difficile per i privati competere con il pubblico nel reclutamento del personale.

Piano Oncologico Nazionale: per gli anni 2023 e 2024 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un apposito fondo denominato “Fondo per l’implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027 – PON”.

Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 (per un totale di 50 milioni), destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza del malato oncologico, definite nel Piano Oncologico Nazionale.

Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe, dovranno poi essere individuati i criteri e le modalità di riparto alle regioni del Fondo da destinare, in considerazione

delle specifiche esigenze regionali: i) al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, ii) al potenziamento dell’assistenza domiciliare e integrata con l’ospedale e i servizi territoriali, iii) ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.

Liste d’attesa: in ragione delle spese sanitarie sostenute dalle regioni nel 2022, è prevista la possibilità per le stesse di rendere disponibili, per l’equilibrio 2022, parte dei 500 milioni stanziati dalla Legge di Bilancio 2022 per il recupero delle liste d’attesa non ancora utilizzate al 31 dicembre 2022.

Per garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, le regioni, fino al 31 dicembre 2023, potranno continuare ad integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale dai privati, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del SSR.

A tal fine, le regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.

Patto per la Salute: il Patto per la salute 2019-2021, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2019, è prorogato fino all’adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria.

Credito di imposta ricerca: per promuovere le attività di ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca

attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, nonché ai policlinici universitari non costituiti in azienda, è attribuito, nell’ambito delle attività istituzionali

esercitate non in regime d’impresa, un contributo nella forma di credito d’imposta. Condizione per ottenere il beneficio è che detti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85% del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta nel quale è utilizzato il credito d’imposta. Il credito, per il 2023, viene attribuito, alle stesse condizioni, anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite di 10 milioni di euro.

Osteopati: il Parlamento, in sede di conversione del Milleproroghe, ha evidenziato la necessità di ulteriori valutazioni ed approfondimenti al fine di addivenire alla definizione di un ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia (professione già individuata dalla legge 3/2018).

Sarà necessario porre particolare attenzione alle determinazioni che assumeranno gli enti competenti, anche in ragione del fatto che la formale istituzione di tale figura professionale avrà certamente riflessi sull’inquadramento contrattuale dei prossimi ccnl.

LAVORO E PREVIDENZA

Contratti di somministrazione: è prorogato, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, il termine finale di applicazione dell’art. 31, co. 1, del decreto legislativo 81/2015, che consente la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi, quando il somministratore comunichi che il lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato.

Smart working per i lavoratori fragili: viene esteso, fino al 30 giugno 2023, il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili (pubblici e privati). Il datore di lavoro, pertanto, deve assicurare ai lavoratori individuati dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella

medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Smart working per i genitori di under 14: prorogata, sempre fino al 30 giugno 2023, anche la possibilità per i genitori con figli fino a 14 anni di svolgere la

prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Isopensione: rispetto alla proroga al 2023 prevista dalla Legge di Bilancio 2021, la legge 14/2023 prevede un’ulteriore estensione al 2026 dell’isopensione, ossia quel meccanismo che consente ai lavoratori – sino ad un massimo di 7 anni dall’età pensionabile – di poter cessare in anticipo il rapporto lavorativo previo accordo con il datore di lavoro, con oneri interamente a carico di quest’ultimo.

Fondo Nuove Competenze: previsto il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze con ulteriori 230 milioni di euro e l’estensione della sua operatività a tutto il 2023. Fino al 31 dicembre 2023, pertanto, potranno essere stipulati accordi collettivi aziendali o territoriali volti a rimodulare l’orario di lavoro per consentire ai lavoratori la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e soddisfare le mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

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