area clienti

Salute e sicurezza sul lavoro: chiarimenti dell’INL su obblighi formativi

8 Marzo 2022

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito alcuni importanti chiarimenti, con una circolare del 16 febbraio, sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dopo le novità introdotte dall’art. 13 del d.l n. 146/2021 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla legge n. 215/2021.

Le modifiche apportate all’articolo 37 del d.lgs. 81/2008 riguardano principalmente gli obblighi formativi e i soggetti destinatari degli stessi e l’obbligo di addestramento.

Con riferimento al primo ambito di intervento, il nuovo comma 7 dell’art. 37 individua anche il datore di lavoro tra i soggetti destinatari degli obblighi formativi.

Viene inoltre stabilito che la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2022, emani un accordo che preveda la durata dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento, nonché delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’accordo in questione, come spiega l’INL, rappresenta dunque un elemento indispensabile non solo per individuare i nuovi obblighi formativi a carico del datore di lavoro ma addirittura per accertare il corretto adempimento degli oneri in parola. Verifica che potrà essere effettuata solo una volta adottato l’accordo.

Sempre rimanendo nell’ambito dei soggetti destinatari degli obblighi formativi, l’INL rileva che le modifiche introdotte dal c.d. decreto fiscale hanno riguardato anche i dirigenti e i preposti, nei confronti dei quali già il precedente comma 7 dell’art. 37 del decreto legislativo 81/2008 prevedeva precisi e ben individuati obblighi di formazione e aggiornamento periodico.

La nuova formulazione della norma sostituisce integralmente la precedente, prevedendo che, anche per i dirigenti ed i preposti come per i datori di lavoro, i contenuti della formazione (come pure la verifica circa il corretto adempimento del relativo obbligo) siano regolamentati dal citato accordo che la Conferenza è chiamata a sottoscrivere entro il 30 giugno 2022.

Nelle more dell’adozione di tale accordo, come chiarito nel testo della circolare, sopra menzionata, i dirigenti e i preposti continueranno a essere formati secondo quanto previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti (…), le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

La seconda importante novità introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento, già previsti dal comma 5 dell’art. 37.

Il legislatore, in particolare, ha precisato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Al riguardo l’INL chiarisce che l’omesso o irregolare tracciamento degli addestramenti nell’ “apposito registro informatizzato” – il quale riguarda solo le attività svolte dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione) – non determina la violazione dell’obbligo di addestramento, ma costituisce comunque un elemento utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative.

Diversamente rilevano ai fini sanzionatori l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”.

Potrebbe interessarti anche
Gestione del rapporto di lavoro
Lavoratori a tempo parziale e assolvimento dell’obbligo di formazione
Il lavoratore è tenuto a svolgere la formazione obbligatoria anche se richiesta...
3 min
Gestione del rapporto di lavoro
Anche la Corte d’Appello conferma che occorre fare riferimento all’orario normale di lavoro per quantificare le assenze per i permessi ex lege 104
Con motivazioni pubblicate lo scorso 26 luglio, la Corte d’Appello di Roma (se...
3 min
Gestione del rapporto di lavoro
Le conseguenze della mancata fruizione delle ferie nei termini di legge
I dipendenti che non fruiscono delle ferie rischiano di perderle? La Corte di...
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
Assegno di inclusione: cosa cambia con la legge di conversione del decreto Lavoro
La legge n. 85 del 3 luglio 2023 ha convertito il cd. decreto Lavoro (d.l. 48/20...
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
Quasi allo scadere, il Decreto Lavoro è legge
È stata pubblicata nella serata di ieri la legge di conversione del c.d. Decret...
2 min