12 Dicembre 2014
Il Ministero del Lavoro, con il recente interpello n.30 del 2 dicembre 2014, rispondendo ad un quesito formulato dall’Aris (sotto riportato), ha confermato la possibilità, per la contrattazione collettiva di prossimità, di derogare al limite quantitativo percentuale del 20% previsto dal Jobs Act (d.l. 34/2014) per la stipulazione di contratti a tempo determinato, a condizione che l’accordo decentrato (aziendale o territoriale) risponda a tutte le condizioni di cui all’art. 8 d.l. 138/2011.
Come noto, il Legislatore, mediante il citato Decreto Legge – al fine di “bilanciare” l’abolizione dell’obbligo di giustificare i rapporti di lavoro a termine con le c.d. causali – ha introdotto un limite di tipo quantitativo ai contratti a termine, prevedendo, in particolare, che il numero di lavoratori a tempo determinato non possa superare il 20% di quelli “a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione”.
L’art. 10, comma 7, d.lgs. 368/2001, prevede alcune eccezioni a tale limite, il quale, in particolare, non opera nei confronti dei contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Inoltre, il citato art. 10, comma 7, prevede espressamente la possibilità, per la contrattazione collettiva nazionale, di stabilire limiti quantitativi diversi rispetto a quello stabilito dalla legge per la generalità dei datori di lavoro.
E’ previsto, inoltre, in via transitoria che – in fase di prima applicazione della nuova normativa in materia di lavoro a termine – continuino a trovare applicazione i limiti quantitativi eventualmente già previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Nel settore sanitario e socio-sanitario, pertanto, può ben ritenersi che continuino ad operare le disposizioni contenute nei ccnl ARIS e AIOP per il personale non medico (sia per il settore sanitario, sia per quello socio-sanitario), UNEBA ed AGIDAE, le quali prevedono che i contratti a termine possano essere stipulati nella misura massima del 30% rispetto al complesso dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Di contro, secondo il parere fornito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 18/2014, alla contrattazione collettiva decentrata (aziendale o territoriale) è attribuita solo la facoltà di disciplinare il periodo transitorio di prima applicazione della nuova normativa, del quale, peraltro, non è indicata la durata massima.
Ciò posto, appare evidente come il quadro normativo sopra esposto potesse far sorgere alcuni dubbi circa la possibilità di derogare i suddetti limiti quantitativi (previsti dalla legge o dal ccnl applicato) mediante i c.d. accordi di prossimità, e cioé quelle “specifiche intese” aziendali o territoriali previste dall’art. 8 del d.l. 138/2011, alle quali è consentito derogare alla disciplina legale e contrattuale collettiva relativa ad alcune materie tassativamente elencate, tra le quali rientra anche la disciplina del lavoro a tempo determinato., qualora siano sottoscritte dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative e siano altresì “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.
In proposito, tuttavia, l’Aris – come argomentato nel quesito proposto al Ministero del Lavoro – riteneva che i suddetti accordi, pur essendo stipulati in sede decentrata, potessero continuare a derogare tutta la disciplina del contratto a termine e, quindi, anche quella relativa ai limiti quantitativi.
Il Dicastero competente, mediante la risposta ad interpello in esame, ha pienamente aderito a tale impostazione, confermando che i contratti collettivi in questione – stipulati, si ribadisce, a livello aziendale o territoriale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative – possano effettivamente derogare i suddetti limiti percentuali, a condizione che siano pienamente rispettati i requisiti previsti dall’art. 8 d.l. 138/2011.
A tal proposito, il Ministero – oltre alla necessità che gli accordi siano volti a conseguire le finalità espressamente indicate dalla legge – evidenzia altresì che le intese in questione sono “subordinate al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.
Di conseguenza, a giudizio del Ministero del Lavoro, poiché la direttiva europea sui contratti a termine prevede il contratto a tempo indeterminato come forma comune dei rapporti di lavoro, la contrattazione collettiva di prossimità, può derogare i limiti quantitativi (previsti dalla legge o dal ccnl) per i contratti a termine, ma non può eliminarli del tutto.
Rimangono, pertanto, validi eventuali accordi di prossimità che abbiano previsto limitazioni quantitative ai rapporti a termine superiori al 20/30%, mentre sarà necessario modificare con le OO.SS. eventuali intese che abbiano integralmente eliminato tali limiti, introducendo dei contingenti che siano compatibili con le concrete esigenze aziendali.