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Risposta ad interpello su dimissioni della lavoratrice madre ed esonero dal preavviso

14 Novembre 2014

Il Ministero del Lavoro, con il recente interpello n. 29 del 7 novembre 2014, rispondendo ad un quesito formulato dall’Aris, ha chiarito entro quali termini le lavoratrici madri dimissionarie abbiano diritto, pur in assenza di una giusta causa, ad essere esonerate dal prestare attività durante il periodo di preavviso, risolvendo così i dubbi interpretativi sorti a seguito dell’emanazione della l. 92/2012 che, modificando l’art. 55 del d.lgs. 151/2001, ha esteso sino a tre anni dalla nascita del bambino il periodo entro il quale il recesso delle lavoratrici madri deve essere convalidato innanzi alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.

Per effetto della citata novella legislativa, l’art. 55 del d.lgs. 151/2001 prevede oggi due distinti archi temporali:
1) periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice danno alla stessa il diritto di percepire tutte le indennità previste in caso di licenziamento (indennità di mancato preavviso, ASpI, etc.), pari ad un anno dalla nascita del bambino;
2) periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice devono essere convalidate, pari a tre anni dalla nascita del bambino.
L’ultimo comma dell’articolo in questione – non modificato dalla Riforma Fornero – stabilisce poi che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso“.

Il suddetto dettato normativo offriva evidentemente il fianco a diverse interpretazioni, tantoché vi era (soprattutto negli uffici delle DTL deputati alla convalida delle dimissioni) chi riteneva che, per effetto della l. 92/2012, il diritto all’esonero dal periodo di preavviso fosse stato esteso sino al terzo anno di vita del bambino.
Tale interpretazione, tuttavia, seppur letteralmente ammissibile, appariva incoerente con l’intero impianto della norma, atteso che l’esonero dal prestare attività è evidentemente collegato al diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva (che, si ribadisce, spetta unicamente durante il primo anno di vita del bambino).
Tali osservazioni sono state accolte dal Ministero del Lavoro, che, con la risposta ad interpello in esame, ha evidenziato come le modifiche introdotte dalla l. 92/2012 abbiano comportato esclusivamente l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, mentre nulla hanno innovato in materia di preavviso.

Ed infatti, secondo il parere del Ministero, la disposizione in questione, “sebbene faccia riferimento all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse“.
Alla luce di tale precisazione, è oggi ben possibile affermare che le dimissioni delle lavoratrici madri diano alle stesse il diritto all’esonero dal prestare attività durante il preavviso solamente per il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale, peraltro, spetta loro anche la relativa indennità sostitutiva nonché ogni emolumento legato dalla legge o dalla contrattazione collettiva all’ipotesi del licenziamento.
A latere di tale tutela sostanziale, inoltre, opera anche l’ulteriore garanzia procedurale costituita dall’obbligo di convalida delle dimissioni (con le particolari modalità previste dall’art. 55 cit., differenti da quelle vigenti per la generalità dei lavoratori) qualora le stesse siano presentate entro il terzo anno dalla nascita del bambino.

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