17 Gennaio 2014
In risposta allo specifico quesito formulato dall’Aris il 2 dicembre 2013, rif. n. 882/13, la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 32/0000224/MA001.A002 dell’8 gennaio 2014, ha espresso la propria posizione in merito all’annosa questione relativa alla quantificazione delle assenze del personale operante sulla base di orari programmati con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali.
L’Associazione, nello specifico, con l’istanza sopra indicata, ha richiesto alla Direzione Generale di chiarire quale sia il corretto criterio da adottare nella valorizzazione delle giornate di assenza dovute a vario titolo ai fini della determinazione del debito/credito orario del personale turnista con orario di lavoro multiperiodale e se sia rispondente alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e conseguente retribuzione conteggiare le giornate di assenza in base alle ore ordinarie giornaliere contrattualmente previste, ovvero in base alle ore del turno programmato, ancorché non effettivamente svolto.
Il Ministero del Lavoro – confermando la posizione assunta da anni dall’Associazione – ha chiarito che <<in caso di assenza in una giornata in cui era previsto un turno di durata inferiore o superiore dell’orario di lavoro ordinario (per esempio turno di 7, 8 o 10 ore) è all’orario di lavoro normale previsto dal contratto collettivo applicato che bisognerà fare riferimento ai fini della quantificazione del valore dell’assenza sotto il profilo contrattuale e retributivo>>.
Pertanto – precisa il Ministero – se un lavoratore si assenta dal servizio in una giornata nella quale era programmato un turno con orario superiore a quello ordinario previsto dalla contrattazione collettiva (a titolo esemplificativo, 10 ore in luogo di 8 ore ordinarie), l’assenza stessa dovrà essere conteggiata, sia ai fini contrattuali sia retributivi, in base a quest’ultimo, ma il lavoratore sarà tenuto a recuperare in un altro giorno le ore di lavoro non effettuate (realizzandosi, di fatto, un debito orario nei confronti del datore di lavoro).
Di contro, nel caso in cui l’orario del turno programmato nella giornata di assenza risultasse inferiore alle ore lavorative ordinarie giornaliere, il lavoratore maturerà un credito orario (pari, nell’esempio, a 2 ore).
E’ fuor dubbio che la posizione assunta dalla Direzione Generale del Ministero del Lavoro in merito all’argomento oggetto del quesito rivesta una notevole importanza per le strutture sanitarie, riabilitative e socio assistenziali.
Il criterio di valorizzazione delle assenze sulla base dell’orario giornaliero contrattuale e non su quello programmato nella turnazione – che, come peraltro precisato dalla stessa Direzione Generale, si applica a tutti gli eventi (ferie, malattia, permessi e quant’altro) – pone, difatti, fine in maniera inequivocabile alle divergenze sorte con talune organizzazioni sindacali nel corso degli anni ed in diverse realtà operative, con riferimento, appunto, alle contestazioni sollevate sul metodo di quantificazione delle assenze del personale turnista generalmente adottato dalle amministrazioni delle strutture, che si è rilevato, invece, perfettamente in linea con le direttive ministeriali.