17 Dicembre 2019
Con la recente circolare n. 140 del 18 novembre u.s., l’INPS ha formulato alcune precisazioni in merito al godimento da parte del lavoratore padre dei riposi giornalieri (cc.dd. permessi per allattamento).
In proposito, si rammenta che ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 151/2001, i periodi di riposi giornalieri sono riconosciuti al lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati a lui solo; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Ai sensi della citata lettera c) dell’art. 40, dunque, il padre ha diritto ad utilizzare i riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma.
Tuttavia, con circolare n. 8 del 2003, l’INPS aveva stabilito che se la madre è una lavoratrice autonoma (ad esempio, artigiana, commerciante, imprenditrice, lavoratrice parasubordinata o libera professionista), il padre poteva utilizzare i riposi giornalieri “dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto” (dunque, in sostanza, al termine del periodo di congedo di maternità).
Di contro, la Cassazione – con la sentenza del 12 settembre 2018 n. 22177 – ha statuito che, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n.151/2001, «… l’alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista solo qualora la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga. Qualora invece la madre non sia lavoratrice dipendente non è prevista alcuna alternatività. In questa seconda ipotesi, il padre può fruire dei permessi giornalieri anche nel periodo di fruizione dell’indennità di maternità da parte della madre…».
In recepimento di tale principio, l’ente previdenziale (superando quando stabilito nella precedente circolare n. 8/2003) ha precisato che, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri sin dalla nascita del figlio (ovvero dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozioni) a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità da parte della madre.
Resta fermo, invece, il principio stabilito dalla circolare n. 8 del 2003 per cui il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale (come nel caso delle lavoratrici parasubordinate).
Download Riposi giornalieri usufruiti dal padre quando la madre è lavoratrice autonoma