28 Giugno 2013
Con la pronuncia n. 2419 del 20 febbraio 2012, la Suprema Corte Cassazione è intervenuta in tema di esenzione contributiva dei rimborsi chilometrici versati dal datore di lavoro in favore dei dipendenti per le spese da questi sostenute per ragioni di lavoro.
In particolare il tema del decidere riguarda l’onere della prova sussistente in capo al datore di lavoro che voglia avvalersi dell’esclusione delle somme versate a titolo di rimborso spese dalla retribuzione imponibile utile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
Ed invero, in virtù delle disposizioni di cui all’ art.12, L. n. 153/1969, come modificato dal D.Lgs. n. 314/1997, la retribuzione imponibile a fini previdenziali comprende tutte le somme ed i valori corrisposti dal datore al prestatore in relazione al rapporto di lavoro .
La predetta fonte normativa esclude dalla retribuzione imponibile alcune voci, tra cui, espressamente, i rimborsi delle spese sostenuti dai lavoratori per spostamenti chilometrici effettuati fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro.
L’articolo 51 del D.lgs. 2 settembre 1997 n. 314 al comma 5 prevede le soglie di esenzione per le trasferte fuori dal territorio comunale, espressamente regolamentando anche le spese di viaggio.
Nella fattispecie, una società operante nel settore dell’informatica – facendo valere in giudizio la pretesa secondo cui i rimborsi chilometrici non si computano nella retribuzione imponibile a fini previdenziali – aveva fornito indicazione non analitica (attraverso la modulistica dalla stessa predisposta) dei chilometri percorsi nel mese, del tipo di automezzo usato dal dipendente e dell’importo corrisposto a rimborso del costo del chilometro sulla base della tariffa Aci.
Secondo l’orientamento fatto valere in giudizio dall’INPS (Cass. Civ. 22901 del 2011) è il datore di lavoro che chiede l’applicazione di una normativa di favore a dover dimostrare di averne diritto, allegando nel caso di rimborsi apposita e analitica documentazione.
I giudici della Corte di Cassazione hanno però aderito alle tesi prospettata dalla società affermando che, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova in ordine all’effettiva natura delle erogazioni effettuate al lavoratore (rimborsi chilometrici), non occorre una documentazione con “contenuti specifici ed analitici”, tenuto conto che essa non è espressamente richiesta da alcuna disposizione legislativa e che risulterebbe eccessivamente gravosa per il soggetto onerato della relativa prova.
In particolare, con la pronuncia in commento, è stata reputata non necessaria l’analitica elencazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati e del riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, come, invece, richiesto e preteso dall’Inps.