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Riforma Fornero- Chiarimenti del Ministero sulle comunicazioni obbligatorie in caso di cessazione del rapporto di lavoro

16 Novembre 2012

Con la recente circolare n. 37 del 12 ottobre 2012, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito alla problematica concernente le comunicazioni da effettuare al Centro dell’impiego entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, l. n. 264/49) individuando un raccordo tra tale previsione normativa e quelle introdotte dalla Riforma Fornero in merito agli effetti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e disciplinare nonché delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Preliminarmente, si rammenta che l’art. 21 l. n. 264/49 prevede che i datori di lavoro siano tenuti a comunicare al Centro per l’impiego la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 19 d.lgs. n. 276/03, pari ad una somma da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore interessato.
La riforma Fornero, in merito agli effetti prodotti dall’atto di licenziamento (sia esso di natura disciplinare o per giustificato motivo oggettivo) ha previsto che il licenziamento produce effetti , dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, che, in caso di licenziamento disciplinare coincide con la ricezione da parte del dipendente della contestazione disciplinare, mentre in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo coincide con la comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro competente e trasmessa, per conoscenza, al lavoratore.
Mentre, in tema di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’art. 4 l. n. 92/12 prevede che le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto producano i loro effetti soltanto dopo la convalida del lavoratore effettuata nei modi e nelle sedi indicate dalla norma stessa (sul punto cfr. http://www.studiocostantino.it/archivio-news/rapporto-di-lavoro/dimissioni-apprendistato-e-contratto-di-inserimento-alla-luce-della-riforma-fornero, in merito alla procedura di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto e http://www.studiocostantino.it/ultime/pubblichiamo-i-seguenti-accordi-nazionali-dp1, in merito all’accordo stipulato dall’Aris con le OO.SS. per l’individuazione delle sedi dove effettuare la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto).

Pertanto, alla luce delle disposizioni di cui sopra, si è posto il problema circa il momento corretto in cui effettuare le comunicazioni al Centro per l’Impiego al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative di cui al predetto art. 19 d.lgs. n. 276/03.
Nelle risposte alle richieste pervenute (seppur rimarcando il dubbio normativo sul punto in assenza di espliciti chiarimenti) lo scrivente aveva ritenuto, con riferimento al licenziamento, che, ai fini di una maggiore certezza, i cinque giorni utili per le comunicazioni al Centro per l’Impiego dovessero essere calcolati a decorrere dalla data di ricevimento della lettera da parte del dipendente, rilevando gli effetti retroattivi dell’atto risolutivo soltanto ai fini del preavviso.
Analogamente, il Ministero del Lavoro ha precisato che gli effetti retroattivi del licenziamento non incidono sui termini di effettuazione dell’obbligo delle comunicazioni al Centro per l’impiego e che, pertanto, i datori di lavoro dovranno calcolare i cinque giorni a decorrere dalla ricezione della lettera di licenziamento da parte del dipendente interessato, fermo restando che, nella modulistica a disposizione da inviare al Centro per l’Impiego, si potrà indicare (in nota) la data dalla quale si producono gli effetti del licenziamento.
Alla luce di ciò, si conferma che gli effetti anticipati del licenziamento non rilevano ai fini della comunicazione al Centro per l’impiego bensì ad altri fini, tra cui, come detto, del calcolo del preavviso.

Invece, in tema di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto, il Ministero ha precisato che per la comunicazione al Centro per l’Impiego non debba attendersi il perfezionamento del procedimento di convalida (presso le sedi innanzi individuate), ma che essa debba effettuarsi entro i cinque giorni dalla data in cui il lavoratore (in caso di dimissioni) o le parti (in caso di risoluzione consensuale) fissano l’ultimo giorno di lavoro.
Così, ad esempio, nel caso in cui il lavoratore dichiari, o le parti pattuiscano, che l’ultimo giorno di lavoro è il 30 novembre 2012, da tale data dovranno farsi decorrere i cinque giorni utili per le comunicazioni al Centro per l’impiego.
Soltanto in caso di revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale, il datore di lavoro sarà obbligato ad effettuare una nuova comunicazione di ripristino del rapporto.
Da ultimo, si rileva che con la circolare n. 37, il Ministero ha altresì colto l’occasione per precisare che il termine di 30 giorni entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore l’invito a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale decorre dalla data di cessazione giuridica del rapporto stabilita dalle parti (ovvero, nell’esempio sopra riportato, il 30 novembre 2012,).

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