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Riforma Fornero – Applicazione ratione temporis del “nuovo” art. 18 L. n. 300/70

30 Novembre 2012

Uno dei dubbi interpretativi che ci si è posti all’indomani dell’entrata in vigore della legge Fornero, è se la nuova formulazione dell’art. 18 L. n. 300/70 (indennità risarcitoria in luogo della reintegra (più approfonditamente, cfr. http://www.studiocostantino.it/archivio-news/riforma-fornero/modifiche-allart-18-dello-statuto-dei-lavoratori) si applichi anche ai licenziamenti irrogati antecedentemente all’entrata in vigore della norma, ovverosia irrogati quando ancora era in vigore l’art. 18 nella sua vecchia formulazione.

In realtà, l’art. 1, commi 38 e 39 l. n. 92/12 si limita a prevedere che: “Al secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: “duecentosettanta” è sostituita dalla seguente: “centottanta”. Il termine di cui all’articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, la norma prevede espressamente che la riduzione del termine da 270 a 180 giorni per il deposito perentorio del ricorso giudiziale, si applichi ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della norma, mentre nulla in proposito prevede in tema di conseguenze di licenziamento illegittimo e quindi circa il momento dell’applicazione del nuovo articolo 18.
Sul punto, iniziano a farsi strada le prime pronunce giurisprudenziali che forniscono alcune indicazioni circa l’interpretazione della normativa.
In particolare, il Tribunale di Milano con ordinanza del 14 novembre u.s., ha affermato che il nuovo articolo 18 non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della riforma Fornero (18 luglio 2012), anche se la controversia giudiziale è stata incardinata successivamente a tale data.

Il contenzioso prendeva origine da un licenziamento disciplinare intimato prima del 18 luglio 2012: nel resistere alle argomentazioni della controparte, il datore di lavoro aveva sostenuto che al dipendente dovesse applicarsi la normativa in vigore al momento della decisione e, dunque, riconoscere soltanto l’indennità risarcitoria dalle 12 e le 24 mensilità e non anche la reintegra.
Il Tribunale, nell’argomentare la propria decisione, ha sostenuto – diversamente – che le conseguenze da ricondurre all’illegittimità o nullità degli atti hanno natura sostanziale, e pertanto, ad essi si applica il principio “tempus regit actum”, secondo cui la norma ad essi applicabile è quella vigente nel momento in cui l’atto viene emanato.
Pertanto, nel caso in cui il legislatore avesse voluto far retroagire gli effetti del licenziamento intimato prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero, avrebbe dovuto emanare una norma apposita con effetti retroattivi.

Dal momento che non è stato previsto espressamente che la nuova formulazione dell’art. 18 si applichi anche a tutti il licenziamenti irrogati prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, l. n. 92/12, trova applicazione il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. att. c.c.) e, pertanto, ai licenziamenti intimati prima della riforma (sebbene impugnati dopo) deve applicarsi l’articolo 18 nella sua vecchia formulazione.
Questa, dunque, la prima pronuncia giurisprudenziale in tema di applicazione temporale della riforma Fornero, che – sebbene dotata di una sua logica e coerenza normativa – non si esclude possa essere suscettibile di diversa interpretazione da parte di altri giudici.

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