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Riforma ammortizzatori sociali: non c’è pace per gli uffici del personale

26 Luglio 2022

Quella del 2022 sarà ricordata, da tutti gli addetti pay-roll, come un’estate davvero calda.

Come se non bastassero, infatti, i mille dubbi suscitati dalla normativa in materia di bonus 200 euro, l’INPS – con circolare n. 76 dello scorso 30 giugno e con successivo messaggio n. 2637 del 1° luglio – ha fornito indicazioni per adeguare le aliquote contributive alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di ammortizzatori sociali.

La normativa sopra richiamata, infatti, ha apportato significative modifiche contributive che, sebbene decorrenti da gennaio 2022, erano state sospese dall’INPS con messaggio 637/2022, in attesa di ulteriori istruzioni.

Tali indicazioni sono state fornite con la citata circolare n. 76/2022, integrata dal messaggio n. 2637 emanato il giorno successivo, che prevedono in particolare l’obbligo di:

  • allineare le aliquote contributive a partire dalle competenze del corrente mese di luglio 2022;
  • versare la contribuzione per i mesi pregressi (gennaio-giugno 2022), segnalando ciò nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Con riferimento alla natura e all’entità delle novità, si ricorda che la legge n. 234/2021, introducendo il comma 2-bis all’articolo 29 del d. lgs. 148/2015, ha modificato ed ampliato il campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (la Cassa integrazione guadagni ordinaria, CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà.

Viene, inoltre, superata la logica di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e quelli regolati dal Fondo di Integrazione Salariale, che caratterizzava la previgente disciplina. Sul punto, la citata circolare sottolinea che i datori di lavoro destinatari delle tutele del FIS, che abbiano occupato nel semestre di riferimento mediamente più di quindici dipendenti,

rientrano nella platea dei destinatari delle integrazioni salariali straordinarie; pertanto, il raggiungimento del suddetto requisito dimensionale fa sorgere, contestualmente, l’obbligo del versamento del contributo di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

L’estensione delle garanzie della CIGS comporta, da un lato, la doppia tutela per causali differenti e, dall’altro, il versamento di entrambe le contribuzioni ordinarie.

La legge n. 234/2021, infatti, ha riformulato le disposizioni relative alle aliquote, differenziandole a seconda del requisito dimensionale e prevedendo delle riduzioni straordinarie limitatamente per l’anno 2022, come di seguito esposto:

  • aliquote FIS, per datori di lavoro che:
    • per l’anno 2022, nel semestre di riferimento, occupano mediamente oltre 15 dipendenti: 0,69 % dell’imponibile contributivo (0,23 % dipendente e 0,46 % datore di lavoro);
    • dal 01/01/2023, nel semestre di riferimento, occupano mediamente oltre 5 dipendenti: 0,80 % dell’imponibile contributivo (0,27 % dipendente e 0,53 % datore di lavoro);
  • aliquote CIGS, per datori di lavoro che:
    • per l’anno 2022, nel semestre di riferimento, occupano mediamente oltre 15 dipendenti: 0,27% dell’imponibile contributivo (0,09% dipendente e 0,18% datore di lavoro);
    • dal 01/01/2023, nel semestre di riferimento, occupano mediamente oltre 15 dipendenti: 0,90% dell’imponibile contributivo (0,30% dipendente e 0,60% datore di lavoro).

Con riferimento, infine, alle modalità di determinazione delle dimensioni aziendali necessarie per l’applicazione della CIGS (e delle relative aliquote), la circolare precisa che per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale, il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori denunciati su più matricole.

Di conseguenza, secondo l’INPS, anche qualora “il medesimo datore di lavoro (identificato tramite il codice fiscale) operi con più posizioni contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate tra cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale di cui all’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015, che consente l’applicazione delle tutele di intervento straordinario di integrazione salariale, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro”.

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