30 Agosto 2022
Fino alla fine del prossimo anno le aziende del SSN e le strutture sanitarie e socio-sanitarie private potranno procedere al reclutamento di professionisti sanitari e OSS stranieri, anche se gli stessi non abbiano (ancora) ottenuto il riconoscimento del relativo titolo.
Infatti, la legge 19 maggio 2022 (di conversione del d.l. n. 24/2022) è intervenuta sull’art. 6-bis del d.l. 105/2021 prorogando fino al 31 dicembre 2023 “l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Le modalità per l’esercizio temporaneo dell’attività sanitaria in deroga rimangono le medesime stabilite dall’art. 13 del d.l. n. 18/2020, il quale prescrive che gli interessati debbano presentare apposita istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome.
Tale dettato normativo è stato interpretato in maniera molto differente dalle singole Regioni, le quali hanno adottato al riguardo le procedure più disparate.
Alcune Regioni sono infatti intervenute prevedendo un preciso iter attivabile dai professionisti e dagli operatori sanitari finalizzato al riconoscimento semplificato delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero, ovvero all’inserimento in apposite liste di idonei: è il caso, ad esempio, della Lombardia(cfr.https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-welfare/Personale-del-Sistema-Sanitario-convenzionati-e-formazione-continua/riconoscimento-semplificato-titoli-estero/riconoscimento-semplificato-titoli-estero), del Piemonte (D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2022) e della Liguria (Deliberazione n. 251/2021).
Altre Regioni, invece, hanno interpretato la verifica amministrativa del titolo come limitata alla sola ipotesi di reclutamento nell’ambito del SSR, lasciando alle strutture private che intendano assumere personale sanitario straniero l’onere di effettuare i previsti accertamenti.
È il caso, ad esempio, della Regione Lazio, che ha approvato la DGR n. 9/22 che attiene esclusivamente al reclutamento temporaneo di personale medico e sanitario non medico da parte delle Aziende e gli Enti del SSR.
Con riferimento, viceversa, all’acquisizione di personale sanitario posta in essere da strutture sanitarie private autorizzate o accreditate sarà il datore di lavoro che intende procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti a dover verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, gestendo direttamente le eventuali procedure di reclutamento.
Analoga posizione ha assunto anche la Regione Veneto, che ha espressamente chiarito che “i soggetti ed Enti diversi dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale possano provvedere in proprio alla ricerca e al reclutamento temporaneo dei professionisti sanitari in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero non riconosciuta, secondo quanto previsto dal già citato art. 6 bis del d.l. 23/07/2021, n. 105” (Regione Veneto, nota del 4 aprile 2022, prot. n. 153680).
È evidente, tuttavia, che la frammentazione a livello nazionale e le scelte interpretative di alcune Regioni rischino di limitare la portata della deroga, impedendo soprattutto alle strutture private accreditate (che in questo periodo storico stanno soffrendo, più di quelle pubbliche, per la carenza di personale sanitario) di beneficiare in totale sicurezza della previsione normativa in commento, imponendo alle stesse un onere accertativo che le stesse non sono in grado di assolvere, a scapito in ogni caso della qualità delle prestazioni erogate.