21 Giugno 2022
Con nota 329/2022 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello formulato da una S.p.a. facente parte di un gruppo operante nel settore della produzione e della trasformazione della carta, fornendo importanti chiarimenti in materia di welfare aziendale.
La Società Istante, nell’ambito di una iniziativa diretta a incentivare il ricorso alla mobilità elettrica – volendo riconoscere sei mesi di ricarica gratuita ai dipendenti che acquistino auto elettriche utilizzando ove possibile l’energia prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici – ha chiesto conferma del corretto trattamento tributario da applicare al benefit in questione.
In particolare, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate è stato richiesto al fine di chiarire se detto benefit debba essere assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se, viceversa, possa essere ricondotto nell’ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Ebbene, l’analisi compiuta dall’Autorità finanziaria passa attraverso una disamina delle disposizioni di legge che regolamentano la materia.
Innanzitutto, l’articolo 51, comma 1, del Testo unico il quale prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente: “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (c.d. principio della omni-comprensività), ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, lettera f), del citato articolo 51.
Tale ultima norma prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (art. 100 comma 1 TUIR).
In ragione dei principi sopra sintetizzati, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il benefit offerto dalla Società – alla generalità dei dipendenti e previo accordo sindacale (al fine di evitare abusi) – persegua finalità di educazione ambientale atteso che l’erogazione dello stesso ha lo scopo di promuovere atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente previo ricorso alla mobilità elettrica.
Pertanto, come sottolineato nella nota in commento, tale benefit – rientrando nell’ambito di applicabilità del comma 2, lettera f) dell’art. 51 del Tuir – può godere del regime di esclusione dal reddito di lavoro.