6 Marzo 2023
Stiamo assistendo ad un’evidente retromarcia sul tema dei bonus carburanti. Forse perché, secondo le stime preliminari dell’ISTAT, è previsto un forte rallentamento su base tendeziale dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da +70,2% a -10,9%) e, in misura minore, di quelli degli energetici non regolamentati (da +63,3% a +59,6%).
Alla luce di questi numeri domani il Parlamento dovrebbe approvare una disposizione che assoggetterà a contributi previdenziali i bonus in questione. La decisione dovrebbe essere adottata in sede di conversione del d.l. 5/2023, il quale aveva stabilito che “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.
La nuova norma, invece, limiterà tale esenzione unicamente agli aspetti fiscali, precisando tuttavia che i bonus devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale. Sono forti le perplessità di tutti gli operatori economici, tenuto conto che molti datori di lavoro si sono già impegnati con il personale per l’erogazione di tale misura di welfare, che, a questo punto, potrebbe avere un incremento di costo per le strutture di circa il 30%.
Parimenti sono legittimi i dubbi circa il trattamento da riservare ai bonus erogati nel 2022 (ai sensi del d.l. 21/2022) e nei primi due mesi del 2023 (sulla base del d.l. 5/2023). Su tale tema, è recentemente intervenuto, sulla webtv dei Consulenti del Lavoro, Antonio Pone, direttore generale vicario dell’Inps, il quale ha spiegato che non vi è alcuna possibilità di riprendere a contribuzione i bonus erogati nel 2022, in quanto la novella legislativa riguarda unicamente il 2023.
Più difficile, invece, l’interpretazione circa i bonus sinora erogati, in quanto la legge di conversione – pur entrando in vigore solo dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – modificherà una disposizione riferita a tutto il periodo 1°gennaio-31dicembre 2023 e, pertanto, non può affatto escludersi che la novità normativa si applichi anche ai benefit già erogati.
In ogni caso, come da ribadito dall’Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2023 in sede di audizione parlamentare, resta confermato che l’esenzione dei bonus carburante (fino a 200 euro) si aggiunge a quella generale prevista dal TUIR per i fringe benefit (fino a 258,36 euro).
Al fine di evitare incrementi di costo, pertanto, i bonus eventualmente già riconosciuti potrebbero essere imputati al massimale per i fringe benefit. Anche su tale aspetto, tuttavia, sarà opportuno attendere la pubblicazione in G.U. della norma, nonché le indicazioni che l’INPS dovrà necessariamente fornire con apposita circolare.