30 Novembre 2012
L’art. 35, commi 28 e 28-bis del d.l. 223/2006 – modificato dalla legge di conversione del recente d.l. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) – prevede un particolare regime di responsabilità degli appaltatori per gli adempimenti fiscali dovuti dai subappaltatori, nonché dei committenti per gli obblighi fiscali degli appaltatori e dei subappaltatori.
Il citato comma 28, infatti, stabilisce che – in caso di appalto di opere o di servizi – l’appaltatore risponda “in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto”.
La suddetta responsabilità solidale, nondimeno, viene meno qualora l’appaltatore – prima del pagamento del corrispettivo – verifichi che il subappaltatore abbia correttamente eseguito tutti gli adempimenti suddetti (versamento delle ritenute fiscali e dell’Iva), acquisendo la documentazione sufficiente per tale accertamento, ovvero ottenendo l’asseverazione da parte di uno dei soggetti all’uopo abilitati (Caf Imprese o professionisti abilitati); in attesa di tale documentazione, l’appaltatore può sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori.
Il successivo comma 28-bis, inoltre, prevede una responsabilità in capo anche al committente, il quale è tenuto a provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solamente previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti suddetti (versamento delle ritenute fiscali e dell’Iva), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori; evidentemente, anche il committente può sospendere i pagamenti sino all’integrale esibizione della suddetta documentazione da parte degli altri soggetti.
L’omissione di tale dovere di controllo – il quale può essere svolto dal committente con le medesime modalità previste per l’appaltatore – non comporta tuttavia la responsabilità solidale del committente per i debiti fiscali degli appaltatori e dei subappaltatori, ma l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.
A questo riguardo, devono segnalarsi le perplessità suscitate dalla recente circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 dell’Agenzia delle Entrate, la quale, in più punti, si riferisce ad un presunto “vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore”.
In proposito, tuttavia, non può non rilevarsi che il testo normativo è sufficientemente chiaro nel delineare le conseguenze dell’omissione di controllo da parte del committente (e cioè le predette sanzioni pecuniarie) e che – come rilevato anche dai primi commentatori – gli stessi lavori parlamentari di riferimento non paiono dare adito a dubbi di sorta (cfr. Dossier Camera dei Deputati n. 660/2 del 24 luglio 2012; Lippolis, Responsabilità solidale negli appalti: la nuova disciplina, in www.dplmodena.it).
Ad ogni modo, la predetta circolare ha fornito importanti chiarimenti in merito alla decorrenza temporale delle innovazioni introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo.
In particolare, infatti – secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate – la suddetta normativa in materia di controlli da parte del committente e dell’appaltatore trova applicazione solamente per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012; inoltre, l’amministrazione finanziaria ha altresì precisato che i controlli in questione possono essere richiesti alle aziende solamente a decorrere dal 11 ottobre u.s. (60° giorno successivo all’entrata in vigore della norma di conversione) e, pertanto, nessuna sanzione potrà essere applicata per i pagamenti avvenuti precedentemente.
Inoltre, la circolare ha anche ribadito che l’asseverazione degli adempimenti fiscali degli appaltatori/subappaltatori da parte di un soggetto abilitato costituisce solo una delle modalità, per il committente/appaltatore di verificare la corretta esecuzione degli obblighi fiscali da parte delle controparti contrattuali.
L’Agenzia, infatti, ritiene valida – come alternativa alla predetta asseverazione ed alle altre modalità eventualmente individuate in futuro – una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Più precisamente, la dichiarazione in questione – al fine di escludere la responsabilità del committente/appaltatore – dovrà: a) indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge; b) indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; c) riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; d) contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
In proposito, si precisa che la corretta esecuzione delle suddette indicazioni renderà esente la struttura dalle conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in esame, in quanto – ai sensi dell’art. 10 della l. 212/2000 (Statuto del contribuente) – non possono essere “irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.