Spesso ci si è chiesto se il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui venga giudizialmente accertata l’illegittimità del licenziamento, possa assegnare il lavoratore da reintegrare in una sede diversa da quella originaria.
Può infatti accadere che nel lasso di tempo (a volte anche particolarmente lungo) necessario allo svolgimento del processo, la realtà aziendale abbia subito dei cambiamenti organizzativi tali da rendere difficoltoso o addirittura impossibile l’inserimento del lavoratore nella sede di provenienza.
Sul punto già da tempo si è pronunciata la Corte di Cassazione, affermando – in varie occasioni – che “l’obbligo del datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore reintegrato dal giudice non esclude che lo stesso datore di lavoro possa, all’atto di riammissione in servizio del dipendente, esercitare – quanto all’assegnazione della sede di lavoro – il cosiddetto ius variandi, ove sussistano ai sensi dell’art. 2103 c.c. comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il cui accertamento è riservato al giudice di merito” (cfr in tal senso Cass. n.536/1987; Cass. n. 688/1990; Cass. n.9011/1991; Cass. n. 314/1993 e Cass. n. 11578/1993).
I giudici di legittimità hanno, in particolare, precisato non solo che al datore di lavoro condannato alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori deve essere riconosciuta la facoltà di esercitare – ove ricorrano le ragioni di cui all’art. 2103 c.c. – il c.d. “ius variandi” con reintegra del dipendente in una unità produttiva diversa da quella di appartenenza, ma anche che se il lavoratore a seguito del trasferimento non adempie regolarmente le proprie prestazioni è legittimo un successivo licenziamento (cfr Cass. n. 10515/1997).
I giudici di legittimità, tuttavia, hanno cominciato nel tempo a porre alcuni limiti all’esercizio di tale ius variandi del datore di lavoro sostenendo, ad esempio, che “l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all’art. 2103 c.c.” (cfr sul punto Cass. n.77/1998; Cass. n.12123/2002 e Cass. n.8364/2004).
Dunque, mentre secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato il trasferimento ad altra sede è possibile anche contestualmente alla riammissione in servizio del lavoratore, secondo tali ultime pronunzie è comunque necessaria la preventiva immissione del lavoratore nel posto di lavoro da ultimo occupato, potendo l’eventuale sussistenza dei requisiti di legge giustificare unicamente un successivo provvedimento di trasferimento.
Tale principio non appare, invero, condivisibile posto che non appare praticamente realizzabile allorquando, nelle more del giudizio di accertamento della legittimità del licenziamento, l’unità produttiva cui il lavoratore licenziato era addetto sia stata completamente soppressa; in ogni caso esso si risolve in un mero convenzionalismo, atteso che ciò che rileva è che effettivamente il provvedimento di trasferimento, sia esso immediato o successivo, sia concretamente determinato da ragioni organizzative, tecniche o produttive, secondo l’insindacabile valutazione del datore di lavoro.
Di recente la Cassazione è tornata ad esprimersi sull’argomento con la sentenza del 26 gennaio 2012 n. 1107, con la quale ha affermato che “in caso di licenziamento illegittimo, qualora il lavoratore non possa essere reintegrato nella sede di iniziale preposizione, è legittima l’assegnazione ad altra unità produttiva della stessa impresa più vicina alla sua residenza”.
Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso promosso da un lavoratore convalidando la decisione emessa dalla Corte di Appello che aveva valutato legittimo il trasferimento di quest’ultimo disposto presso un’altra sede che era “tra le sedi possibili, quella più vicina alla sua residenza”.
In effetti tale precisazione compiuta dalla Cassazione potrebbe fornire lo spunto per affermare che vi sia un diritto del lavoratore reintegrato ad essere destinato (nell’ipotesi di mancata assegnazione a quella di origine) alla sede che, comunque, sia più vicina alla propria abitazione. In realtà tale diritto non è previsto da alcuna norma di legge, posto che l’art. 2103 c.c. – nel regolamentare il trasferimento del lavoratore – ne subordina l’esercizio unicamente ad esigenze aziendali (che, come detto, possono avere natura organizzativa, tecnica o produttiva) senza attribuire alcuna priorità alle esigenze personali del lavoratore.
Pertanto si ritiene che la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza di merito, abbia, semplicemente e per inciso, voluto far notare che il trasferimento – di per sè legittimo perchè disposto in ossequio a quanto previsto dall’art. 2103 c.c. – era stato disposto, peraltro, ad altra unità produttiva più vicina alla residenza del lavoratore, a dimostrazione della buona fede datoriale, atteso che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con le previsioni contenute nella suddetta norma codicistica.