25 Novembre 2011
Mediante la Legge di Stabilità 2012 (l. 183/2011), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre u.s., il legislatore ha definitivamente prorogato anche per il 2012 il regime della defiscalizzazione dei compensi di produttività originariamente previsto dall’art. 2 d.l. 93/2008 e, successivamente, modificato dall’art. 53 d.l. 78/2010.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che la materia era già stata disciplinata – per il 2012 – dall’art. 26 d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, il quale, analogamente a quanto previsto per l’anno in corso, si è limitato a disporre la possibilità di accesso alla detassazione per tutte “le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”.
Al pari di quanto operato negli anni precedenti, pertanto, la suddetta disposizione non precisava le concrete modalità di accertamento dei compensi realmente assoggettabili al beneficio fiscale in questione; in proposito, nondimeno, si è già avuto modo di precisare con precedente nota che – secondo gli ultimi chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia in occasione dell’interrogazione parlamentare del 2 agosto u.s. – tale valutazione, ancora per l’anno in corso, è demandata al solo datore di lavoro.
L’art. 22 della Legge di Stabilità, invece, pare valorizzare ulteriormente la contrattazione decentrata (territoriale o aziendale), finanche – sembrerebbe – affidando alla stessa la più ampia libertà nell’individuare le voci retributive concretamente detassabili.
Ai sensi della suddetta disposizione, infatti, “la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all’articolo 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, (…) sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti”.
La suddetta norma è espressamente finalizzata ad “armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale”; tale anomala dizione normativa pare introdurre – in materia di condizioni oggettive per la detassazione – una sorta di primato della contrattazione collettiva rispetto alla legge, la quale deve addirittura “armonizzarsi” con la volontà collettiva.
Ad ogni modo, sul punto interverranno certamente chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nondimeno, al fine di rendere operativa la detassazione per l’anno 2012 già a partire dal 1° gennaio p.v., le strutture interessate potranno sin da ora stipulare appositi accordi aziendali, eventualmente prorogando le intese collettive già raggiunte durante l’anno ancora in corso.
Quanto all’ammontare del beneficio, l’art. 33 l. 183/2011 ha confermato le disposizioni valide per il 2011 e, pertanto, le somme in questione potranno essere assoggettate alla ormai nota imposta sostitutiva del 10%; i medesimi compensi, inoltre – alle condizioni stabilite da un decreto di futura emanazione – potrebbero altresì beneficiare della c.d. decontribuzione e, pertanto, sarà opportuno che gli accordi aziendali eventualmente stipulati siano depositati entro 30 giorni presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Per completezza, infine, si segnala che la legge di stabilità non prevede né l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva nel 2012, né il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione di cui al presente articolo, demandandone la definizione ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.