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Rappresentanze sindacali aziendali (ancora una volta) sotto la lente della Consulta

11 Dicembre 2024

Non c’è pace per le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), la cui disciplina, nonostante il significativo intervento della Corte Costituzionale del 2013 (sent. 231), finisce nuovamente sotto la lente della Corte Costituzionale.

A sollevare la questione è stato il Tribunale di Modena che, con ordinanza del 14 ottobre scorso, ha chiesto al Giudice delle leggi di valutare nuovamente la legittimità dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, evidenziando che l’attuale regime – nel quale le RSA possono essere costituite solo dalle OO.SS. che abbiano sottoscritto un contratto collettivo applicato o che abbiano quantomeno partecipato alla relativa trattativa – pregiudica l’attività di quelle sigle sindacali che, pur non essendo state ammesse al tavolo, presentano un significativo grado di rappresentatività.

Nel caso oggetto di giudizio, in particolare, il sindacato ricorrente vantava oltre il 20% di iscrizioni sindacali, nonché un’adesione agli scioperi indetti pari circa al 45%, e tuttavia non aveva sottoscritto alcun contratto collettivo applicato presso l’unità produttiva.

Nel giudicare tale fattispecie, il Tribunale modenese ha affermato che il criterio selettivo dettato dallo Statuto dei Lavoratori, nonostante i correttivi della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013, è ormai anacronistico, in quanto impedisce il godimento delle prerogative sindacali a sigle che, a prescindere dalla firma di accordi collettivi, hanno acquisito un grado di rappresentatività significativo, talvolta superiore a quello delle organizzazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi.

In tal modo, a parere del giudicante, “attraverso il criterio selettivo legale si realizza ciò che il legislatore intendeva scongiurare, in quanto al datore di lavoro è data la possibilità di condizionare i rapporti interni tra sindacati, estromettendo dal processo negoziale sigle sindacali “scomode”, ancorché dotate di effettiva rappresentatività, dando vita a quel fenomeno che è stato definito di ” aziendalizzazione delle relazioni sindacali”.

La riflessione appare indiscutibile: è necessario, infatti, introdurre regole chiare per la misurazione della rappresentatività sindacale e per la selezione dei soggetti collettivi abilitati a godere dei diritti previsti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori (assemblea, permessi, aula sindacale, etc.).

La nuova disciplina dovrebbe naturalmente riprendere i contenuti dei numerosi protocolli interconfederali già sottoscritti (primo tra tutti il Testo Unico del 2014), assicurando inoltre uno stretto collegamento tra i soggetti abilitati al tavolo nazionale (sulla base della loro rappresentatività) e quelli da accreditare a livello aziendale: ed infatti, non appare più sostenibile che la contrattazione di II livello sia condotta da soggetti che non condividono le scelte operate al primo livello contrattuale. Ciò conduce troppo spesso i tavoli aziendali in vicoli ciechi, dai quali è difficile uscire senza ricorrere alla via giudiziaria. Occorrerebbe, inoltre, stabilire un’unica forma di rappresentanza sindacale aziendale, superando l’attuale dualismo tra RSU ed RSA.

Pur condividendo l’analisi del Giudice modenese, è necessario però osservare che lo strumento utilizzato, e cioè l’ennesima rimessione alla Corte Costituzionale, non appare compatibile con la delicatezza della questione, che richiederebbe invece un ragionato intervento del legislatore, fondato su un attento ascolto delle istanze di tutti gli attori coinvolti, sia datoriali sia sindacali.

Non deve dimenticarsi, infatti, che le relazioni sindacali costituiscono un momento fondamentale per la gestione aziendale, soprattutto nei settori labour intensive, cosicché è necessario evitare meccanismi che, ad esempio, “premino” eventuali picchi di rappresentatività generati dall’atteggiamento di chi “cavalca” eventuali situazioni di oggettiva crisi, a scapito di chi invece le affronta con senso di responsabilità.

Deve auspicarsi, quindi, che l’intervento del Tribunale di Modena possa sollecitare il legislatore ad emanare le norme che da molto tempo appaiono più che necessarie.

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