14 Luglio 2015
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, che prevede “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; il provvedimento (entrato in vigore lo scorso 25 giugno) interviene soprattutto sul Testo Unico contenente disposizioni per la tutela della maternità e paternità (d.lgs. n.151/2001) prevedendo, in sintesi:
• una maggiore flessibilità con riguardo al congedo di maternità, il quale può essere anche sospeso, nel caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, così che la madre possa utilizzarlo a decorrere dalla data di dimissione del bambino.
Tale beneficio (che, invero, era già regolamentato dall’art. 31, punto 3, del ccnl Aris/Aiop relativo al personale non medico dipendente, nonché dall’art. 30, punto 3, del ccnl relativo al personale non medico dipendente da RSA e Centri di Riabilitazione) può essere esercitato per una sola volta per ciascun figlio ed a condizione che la lavoratrice madre produca un’attestazione medica circa la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa. Previsioni analoghe vengono previste anche per i casi di adozione o affidamento;
• il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico di maternità nel caso in cui la lavoratrice – durante il congedo di maternità o l’astensione anticipata – sia licenziata per “colpa grave, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro”, “cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta”, “ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine” (tutte ipotesi in cui non si applica, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n.151/2001, il divieto di licenziamento);
• l’estensione del congedo di paternità al lavoratore autonomo nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto e per l’ipotesi di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;
• l’estensione del congedo parentale (ex astensione facoltativa) dagli 8 anni di vita del bambino ai 12 anni per un periodo complessivo di dieci mesi (ovvero undici qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), con diritto alla relativa indennità – pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi;
• l’introduzione della facoltà di non prestare lavoro notturno per la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.
Il decreto n. 80/15 introduce, inoltre, due importanti novità in materia di telelavoro e congedo per le donne vittime di violenza di ogni genere.
Segnatamente, con riguardo al telelavoro, sono previsti particolari benefici per i datori di lavoro privati che – in forza di accordi sindacali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – vi facciano ricorso al fine di andare incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti.
Il beneficio consiste nell’esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dai contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
Infine, la seconda rilevante novità consiste nell’introduzione di un congedo per le donne della durata di tre mesi per le donne vittime di violenza che siano inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.
Tale agevolazione riguarda sia le lavoratrici dipendenti, sia quelle titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che devono preavvertire il datore di lavoro, ovvero il committente, della intenzione di utilizzare il congedo de quo con un preavviso non inferiore a 7 giorni (salvi i casi di oggettiva impossibilità).
Tale congedo è retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione (che, per quanto concerne i datori di lavoro privati, è anticipata dagli stessi ma a carico dell’INPS).
Appare importante segnalare che alcuni dei benefici introdotti dalla nuova normativa (quali – a titolo esemplificativo – la flessibilità del congedo di maternità per il caso di ricovero o parto prematuro, il prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità per le lavoratrici licenziate per ipotesi particolari o, ancora, l’estensione del congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino) si applicano, in via sperimentale, solo per l’anno 2015.
L’art. 26, comma 3, del d.lgs. n.80/2015 prevede infatti che “il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n.183, che individuino adeguata copertura finanziaria”.