14 Giugno 2023
Con la precedente news del 15 marzo u.s. è stata illustrata, nei suoi tratti più salienti, la cd. “quota 103”, introdotta dalla legge di Bilancio 2023.
Si tratta di una pensione accessibile a chi, entro la fine di quest’anno, raggiungerà almeno i 62 anni di età e i 41 anni di anzianità contributiva.
Ai fini della decorrenza di tale trattamento, per il quale è previsto un tetto massimo che non può eccedere, per l’anno 2023, l’importo lordo mensile di euro 2.818,70, viene prevista una disciplina differenziata a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro e, segnatamente, una finestra di 3 mesi, dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti del settore privato e una finestra di 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Se i requisiti sono stati stati raggiunti al 31 dicembre 2022, la finestra si aprirà il 1° aprile 2023 per il settore privato e il 1° agosto 2023 per il settore pubblico.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, in un recente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti a riguardo, illustrando – in particolare – la facoltà riconosciuta ai lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso a “quota 103”, decidano comunque di posticipare il pensionamento, rinunciando altresì all’accredito della quota dei contributi previdenziali a proprio carico.
A seguito dell’esercizio di tale facoltà di rinuncia, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile.
Si tratta, in sostanza, di un incentivo al posticipo del pensionamento, in quanto l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore e costituisce imponibile ai soli fini fiscali e non, invece a quelli contributivi.
Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui al decreto in esame deve darne comunicazione all’INPS, che provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione anche al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
Il datore di lavoro, acquisita la detta certificazione effettua i relativi adempimenti e procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate. La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento da parte di quest’ultimo di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.