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Quota 103: incentivo al posticipo del pensionamento, chiarimenti e nuove istruzioni

13 Ottobre 2023

La circolare INPS n. 82 del 22 settembre u.s. fornisce importanti indicazioni circa la possibilità, per i lavoratori titolari del diritto di accedere alla pensione col sistema quota 103, di proseguire l’attività lavorativa con un incentivo consistente nell’esonero dal pagamento della contribuzione pensionistica a carico del lavoratore.

La cd. “quota 103” è una pensione accessibile a chi, entro il 31 dicembre 2023, raggiungerà almeno i 62 anni di età e i 41 anni di anzianità contributiva.

Ai fini della decorrenza di tale trattamento, viene prevista una disciplina differenziata a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro e, segnatamente, una finestra di 3 mesi, dalla maturazione dei requisiti per i dipendenti del settore privato e una finestra di 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Quindi, se i requisiti sono stati raggiunti al 31 dicembre 2022, la finestra è aperta dal 1° aprile 2023 per il settore privato e dal 1° agosto 2023 per il settore pubblico.

La legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022), ai commi 286 e 287, ha previsto un incentivo per i lavoratori che, pur avendo diritto a tale pensione, decidano di non avvalersene rinunciando, inoltre, all’accredito della quota dei contributi previdenziali a proprio carico.

A fronte di tale rinuncia:

  1. il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione quota 103 e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  2. gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione, determinando un incremento del netto in busta. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi;
  3. con riferimento alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà una riduzione del montante contributivo individuale, che verrà determinato – per i periodi interessati dall’incentivo – applicando alla base imponibile l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro. Al contrario, invece, il beneficio in esame non modifica la determinazione delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile e non della contribuzione versata;
  4. tale ultimo effetto è attenuato per i dipendenti che – eventualmente – beneficiano dell’esonero contributivo del 6% o 7%, a seconda che abbiano una retribuzione imponibile previdenziale mensile inferiore rispettivamente a 1.923,00 euro o 2.969,00 euro (introdotto dal cd. Decreto Lavoro); l’Istituto, infatti, chiarisce che l’incentivo verrà erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore e restituiti allo stesso, oggetto del richiamato esonero contributivo. In tal caso, quindi, il beneficio immediato per il dipendente sarà inferiore (3,19% o 2,19%), ma, allo stesso tempo, il montante contributivo sarà incrementato in misura pari all’esonero (6% o 7%) spettante al lavoratore oltreché dei contributi a carico del datore di lavoro.

Come sopra anticipato, la rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione quota 103 successiva alla domanda. Solo in fase di prima applicazione, tuttavia, l’Inps ammette che le domande presentate entro il 31 luglio 2023 possano avere effetto retroattivo (ma, comunque, non antencedente al 1° aprile 2023, prima data utile di decorrenza della pensione quota 103). Negli altri casi, la rinuncia può riguardare solo periodi futuri.

La rinuncia del lavoratore deve essere comunicata all’Inps con le modalità stabilite dal messaggio n. 2426 dello scorso 28 giugno 2023, tramite il nuovo servizio “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)”, disponibile sul portale internet dell’Istituto.

Il datore di lavoro potrà riconoscere l’incentivo solo a conclusione dell’istruttoria dell’Inps, acquisita tramite cassetto bidirezionale. La scelta del dipendente, inoltre, dovrà essere riportata e gestita nei flussi Uniemens, attraverso gli specifici codici indicati nella circolare n. 82/2023.

La facoltà di rinuncia del lavoratore è esercitabile una sola volta nella vita lavorativa, ma può essere revocata in ogni momento dall’interessato.

Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa (oltreché per revoca da parte dell’interessato) in caso di conseguimento da parte di quest’ultimo di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

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