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“Quota 102″, una circolare Inps dà chiarimenti

22 Marzo 2022

Con la circolare n. 38/2022 l’INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova forma di pensionamento anticipato, la cosiddetta ‘’Quota 102” introdotta dalla Legge di Bilancio del 2022.

Secondo la circolare, i requisiti per usufruire di questa modalità di pensionamento anticipato sono un’età contributiva di 38 anni e insieme un’età anagrafica di 64 anni. Sarà possibile richiedere e accedere a tale modalità anche dopo la fine di quest’anno, a condizione che gli anzidetti requisiti vengano maturati entro il 31 dicembre 2022.

L’INPS, inoltre, evidenzia che questa nuova modalità di uscita anticipata dal lavoro presenta caratteristiche sostanzialmente coincidenti con quelle già vigenti per la precedente Quota 100.

In particolare, è prevista la facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS in modo da raggiungere i 38 anni di contributi oltre che il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui, secondo i criteri forniti con la precedente circolare n. 117 del 9 agosto 2019.

È confermata, poi, la preclusione al pensionamento anticipato, secondo la Quota 102, per il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per quello della Guardia di finanza.

Inoltre, viene confermata la necessaria attesa di una finestra di differimento mobile prima della decorrenza della pensione, prevista in tre mesi per i lavoratori del settore privato, sia subordinati che autonomi, e in sei mesi per i dipendenti pubblici.

Non possono accedere a tale forma di pensionamento anticipato i titolari dell’assegno ordinario di invalidità, come già per Quota 100, per l’incompatibilità di tale prestazione con le pensioni di anzianità contributiva.

Da ultimo, l’INPS evidenzia la possibilità, per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dei fondi bilaterali di solidarietà, di siglare accordi sindacali volti ad accompagnare a Quota 102 i lavoratori con un assegno di prepensionamento la cui durata, tuttavia, non potrà arrivare oltre marzo 2023.

Con un successivo messaggio saranno comunicate le istruzioni operative per la domanda di assegno straordinario che le aziende dovranno presentare.

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