area clienti

Quota 100 ed altre novità previdenziali.

15 Febbraio 2019

Il Governo, con il recente d.l. 4/2019, ha introdotto alcune importanti novità in materia di requisiti pensionistici.

Di seguito, pertanto, seppur in attesa della conversione in legge del Decreto (che potrebbe anche modificarne il contenuto), si formulano alcune considerazioni operative, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dall’Inps con circolare n. 11 del 29 gennaio u.s.

Pensione “Quota 100”.

In primis, con il citato provvedimento, l’Esecutivo ha istituito la (tanto attesa) pensione “Quota 100”, alla quale possono accedere tutti i lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata di cui alla l. 335/1995, i quali, nel triennio 2019-2021, abbiano raggiunto:

– un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;

– un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

I suddetti requisiti non saranno adeguati all’aumento della speranza di vita. Tuttavia, l’effettiva erogazione del trattamento previdenziale è posticipata rispetto al momento di maturazione dei predetti requisiti, in quanto il Decreto Legge reintroduce, in caso di pensione “Quota 100”, una finestra di accesso di durata pari a tre mesi.

Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di raggiungimento dei requisiti nel mese di febbraio 2019, il trattamento decorrerà dal 1° giugno 2019; per i lavoratori che li abbiano maturati entro il 31 dicembre 2018, è previsto invece l’accesso alla pensione a far data dal 1° aprile 2019.

Si evidenzia, inoltre, che – a dispetto del nome della prestazione previdenziale – i requisiti per la pensione “Quota 100” sono fissi e non modulabili e, pertanto, il trattamento non matura qualora il lavoratore abbia maturato, ad esempio, 63 anni di età anagrafica e 37 anni di anzianità contributiva, sebbene la loro somma sia pari a 100.

Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, la prestazione “Quota 100” è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, pena la sospensione del trattamento previdenziale per tutto l’anno in cui tali redditi sono percepiti. Fanno eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, purché contenute entro il limite di 5.000 euro annui.

Pensione “Opzione donna”.

Il Decreto Legge, inoltre, reintroduce la cd. “opzione donna”, e cioè il meccanismo di anticipazione pensionistica destinato alle sole lavoratrici, molto utilizzato a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Fornero e, tuttavia, scaduto il 31 dicembre 2015.

L’art. 16 del Decreto, infatti, prevede la possibilità di accedere alla pensione per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2018, abbiano maturato:

– un’anzianità contributiva minima di 35 anni

– un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome.

A tal fine, tuttavia, le lavoratrici – come in passato – devono optare per la liquidazione integrale della pensione con il sistema contributivo, rinunciando pertanto alla liquidazione con il sistema retributivo dei periodi maturati entro il 1995.

Anche in caso di esercizio dell’Opzione donna, trovano applicazione finestre di accesso di durata pari a:

a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le dipendenti private;

b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le lavoratrici autonome.

In ogni caso, la decorrenza del trattamento non può essere anteriore al 31 gennaio 2019.

Esonero dall’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento dell’aspettativa di vita.

Come noto, a decorrere dal 2011, per effetto del d.l. 78/2010, i requisiti pensionistici subiscono variazioni periodiche al fine di adeguare gli stessi agli incrementi della speranza di vita, mediante l’emanazione di appositi decreti ministeriali.

Di conseguenza, per effetto del d.m. 5 dicembre 2017, i requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020 sono stati modificati come segue:

pensione di vecchiaia: raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 67 anni, nonché possesso di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni;

pensione di vecchiaia anticipata: a prescindere dall’età anagrafica, maturazione di almeno 43 anni e tre mesi di contributi previdenziali (ovvero, 42 anni e tre mesi per le donne);

pensione anticipata per i lavoratori precoci: a prescindere dall’età anagrafica, conseguimento di una anzianità contributiva almeno pari a 41 anni e cinque mesi.

Ciò posto, il Decreto Legge, per tutto il periodo 2019-2026, disapplica i suddetti adeguamenti alla speranza di vita sia in caso di pensione di vecchiaia anticipata, sia di pensione per i lavoratori precoci, rideterminando pertanto i relativi requisiti così come indicato nella tabella che segue:

ANTE DECRETO POST DECRETO
UOMINI DONNE UOMINI DONNE
PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA ANAGR.
CONTR. 43 anni e tre mesi 42 anni e tre mesi 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI ANAGR.
CONTR. 41 anni e cinque mesi 41 anni e cinque mesi 41 anni 41 anni

 

Anche in tali casi è prevista una finestra trimestrale e, pertanto, i trattamenti pensionistici decorrono solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti, con prima decorrenza a far data dal 1° aprile 2019.

Potrebbe interessarti anche
Fisco, welfare e previdenza
Residenza fiscale e lavoro da remoto
La recente circolare n. 25 del 18 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate forni...
3 min
Fisco, welfare e previdenza
Fringe benefits per lavoratori con figli a carico: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 23/E del 1° agosto, ha fornito chia...
3 min
Fisco, welfare e previdenza
La Commissione europea approva gli incentivi per le assunzioni di “donne svantaggiate” e “under 36”
La Commissione europea, con la decisione del 19 giugno 2023, ha autorizzato gli ...
4 min
Fisco, welfare e previdenza
Quota 103, nuovi chiarimenti ministeriali
Con la precedente news del 15 marzo u.s. è stata illustrata, nei suoi tratti pi...
2 min
Fisco, welfare e previdenza
Decreto Lavoro, i chiarimenti dell’Inps sul taglio del cuneo fiscale
Tra le finalità che hanno indotto l’Esecutivo ad emanare il Decreto Lavoro (d...
1 min