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Quasi allo scadere, il Decreto Lavoro è legge

4 Luglio 2023

È stata pubblicata nella serata di ieri la legge di conversione del c.d. Decreto Lavoro (D.L. 48/23) che tra le varie novità (che verranno comunque trattate nel corso di successivi approfondimenti) ha apportato significate modifiche alla disciplina del lavoro a termine e ha ulteriormente prorogato la disciplina dello smart-working emergenziale.

Riguardo al contratto a tempo determinato, è stata inserita la possibilità di stipulare rinnovi acausali fino a un massimo di 12 mesi, il che consente, ad esempio, di richiamare in servizio (a tempo determinato senza causale) un lavoratore che ha avuto un precedente rapporto con lo stesso datore di lavoro in periodi precedenti.

Inoltre, è stato stabilito che ai fini del calcolo dei suddetti 12 mesi (acausali) si deve tener conto solamente dei rapporti sottoscritti alla data di entrata in vigore del Decreto Lavoro, ovvero il 5 maggio 2023, consentendo di fatto di avere rapporti acausali di durata complessiva superiore ai 12 mesi.

Tale previsione, di fatto, rende privo di significato il periodo transitorio di un anno previsto dalla lettera b) dell’art. 19 d.lgs. 81/15 (così come modificato dalla prima versione del Decreto lavoro) che consente di individuare come causali quelle di natura tecnica, organizzativa o produttiva (in attesa di quelle previste da accordi collettivi) fino al prossimo 30 aprile.

Infatti, anche al fine di evitare possibili contestazioni sulla veridicità delle causali, sarà sufficiente aspettare il periodo di stop and go previsto dall’art. 21 d.lgs. 81/15 (10 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 20 per quelli superiori) e sottoscrivere un nuovo rapporto acausale.

Se da un lato sono ben chiare le motivazioni che hanno spinto il legislatore a semplificare la normativa sui contratti a termine, dall’altra non sono facilmente comprensibili le motivazioni che hanno portato il Governo a prorogare lo smart-working emergenziale.

Infatti, con l’inserimento di norme non previste dalla versione di maggio del Decreto Lavoro, è stata prorogata sino al 30 settembre la necessità di adibire al lavoro agile i lavoratori dichiarati fragili perché affetti dalle patologie previste dal Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2022 e fino a fine anno quella relativa ai genitori di figli minori di 14 anni e ai lavoratori dichiarati più “a rischio di contagio da covid-19” dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (tuttavia scaduta il 31 luglio 2022).

La legge di conversione sul punto non ha modificato i principi di tale agevolazione che, pertanto, deve essere obbligatoriamente concessa ai lavoratori affetti dalle patologie di cui al citato Decreto Ministeriale mentre per le altre categorie è necessario che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa.

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