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Quando il datore di lavoro può licenziare un dipendente per scarso rendimento

26 Aprile 2023

Il datore di lavoro può licenziare un dipendente per scarso rendimento? Tale peculiare forma di recesso, è stata oggetto di altalenanti interpretazioni da parte dei giudici sia di legittimità sia di merito.

Sulla questione è tornata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9453 del 6 aprile 2023. 

In prima battuta, il Tribunale di Treviso, riqualificando il licenziamento di un lavoratore per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, concludeva per la sussistenza dell’addebito di scarso rendimento e per la sua idoneità a giustificare da solo il recesso dal rapporto di lavoro.

Nel giudizio di secondo grado, la Corte d’appello di Venezia sosteneva che l’intensità dell’inadempimento del lavoratore (ovvero lo scarso rendimento) era stata notevole e che tale mancanza, unita alla carenza di elementi obiettivi che giustificassero la riduzione dell’attività, comportava che la valutazione operata nella sentenza di primo grado fosse condivisibile.

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, sul punto, ha ritenuto che la questione che si pone di fronte allo scarso rendimento di un lavoratore sia la valutazione della gravità dell’inadempimento, ovvero fino a che punto lo scarso rendimento possa rendere giustificato e legittimo il licenziamento.

In tal senso, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza sostiene che “il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra l’inesatto adempimento, considerato che, nonostante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato ad un facere e non ad un risultato e l’inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o, comunque a fattori non dipendenti dal lavoratore” (cfr. Cass. n. 7522/2017; Cass. n. 23735/2016).

Conseguentemente, afferma la Suprema Corte, il datore di lavoro – cui spetta l’onere della prova – che rivendichi la legittimità del recesso per scarso rendimento non può limitarsi a dedurre il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità (cfr. Cass. n. 3125/2010; Cass. n. 1623/2009).

Per poter legittimamente licenziare un lavoratore per scarso rendimento, infatti, è necessaria la contemporanea sussistenza di due presupposti: a) il licenziamento deve fondarsi su un elemento di carattere oggettivo, ovvero l’esistenza di una notevole sproporzione tra i risultati conseguiti e gli obiettivi assegnati; b) in secondo luogo, è necessario che la sproporzione tra i risultati attesi e quelli conseguiti sia imputabile al lavoratore, e cioè che sia la conseguenza di un colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore e non sia, invece, ascrivibile all’organizzazione del lavoro o ad altri fattori non riferibili al lavoratore.

Pertanto, si può ritenere legittimo il licenziamento intimato al dipendente per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dallo stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal lavoratore, tenendo conto, altresì, dei dati globali emersi riferiti ad una media di attività tra i vari dipendenti svolgenti le stesse mansioni (cfr., ex multis, Cass. n. 18678/2014; Cass. n. 3125/2010).

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