Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio scorso è stato finalmente pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei limiti per l’applicazione della c.d. detassazione, prevista per l’anno 2012 dal d.l. 98/2011.
I
n particolare, mediante il suddetto Decreto il Governo ha stabilito che, per il corrente anno, i compensi previsti dalla contrattazione decentrata (o, comunque, quelli recepiti in tale sede mediante appositi accordi territoriali o aziendali) – ove correlati ad incrementi di produttività e di efficienza organizzativa – potranno essere assoggettati all’imposta sostitutiva pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi e solamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
Si tratta di una evidente restrizione, rispetto agli anni passati, della platea dei possibili beneficiari della misura in questione.
Si rammenta, infatti, che l’agevolazione in questione è stata applicata per un importo massimo di 3000 euro per l’anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 30.000 lordi per il 2007, euro 35.000 lordi nell’anno 2008, euro 35.000 lordi per il 2009 e ad euro 40.000 nel 2010.
Allo stato, pertanto, risulta confermata la validità del suggerimento a suo tempo fornito dallo scrivente a molte strutture – e, da ultimo, confermato con nota disponibile alla pagine web “ancora non e stato emanato il decreto in materia di detassazione – di attendere l’emanazione del decreto in questione prima di iniziare ad applicare l’agevolazione fiscale in questione.
Infatti, le strutture che abbiano proseguito ad applicare la detassazione anche nel 2012 secondo i criteri stabiliti per il 2011 dovranno, ora, procedere verosimilmente mediante (certamente poco popolari) conguagli negativi.